Ricorso Inammissibile: La Guida per Evitare Errori Fatali
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima ancora di salvezza nel processo penale, ma è un’operazione che richiede rigore e precisione. Un errore comune, come la presentazione di motivi generici, può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente la porta a una revisione del caso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come e perché ciò accade, sottolineando l’importanza della specificità nell’atto di impugnazione.
I Fatti alla Base del Ricorso Inammissibile
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo la conferma della sua condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Attraverso il suo difensore, ha lamentato una motivazione della sentenza d’appello che riteneva mancante, insufficiente e contraddittoria, specialmente riguardo all’interpretazione delle prove a suo carico. L’obiettivo era chiaro: ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
Tuttavia, il ricorso non è entrato nel vivo del dibattito processuale. La Suprema Corte lo ha fermato prima, dichiarandolo inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 17/09/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si è basata su una valutazione del merito delle accuse, ma esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso è stato formulato. Secondo i giudici, i motivi erano ‘manifestamente infondati’, ‘assolutamente privi di specificità’ e ‘del tutto assertivi’.
Oltre a respingere l’impugnazione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, applicando le sanzioni previste per i ricorsi inammissibili.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorso non poteva essere accolto. Il punto centrale della critica dei giudici di legittimità è stata la totale mancanza di confronto tra le argomentazioni del ricorrente e la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Il ricorso si limitava a ‘scarne e generiche affermazioni’ su presunti vizi logici e a un vago riferimento a ‘risultanze probatorie certe ed oggettive’ che i giudici di merito avrebbero ignorato, senza però mai specificare quali fossero tali risultanze e come avrebbero dovuto cambiare l’esito del giudizio.
In pratica, l’appellante non ha costruito una critica puntuale e argomentata contro la decisione di secondo grado. Non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici d’appello fosse errato, limitandosi a riaffermare la propria posizione in modo generico. La Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello, al contrario, aveva fornito una motivazione ‘logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto’, e quindi immune da vizi. Per questo motivo, un ricorso che non si confronta seriamente con tale motivazione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza o dell’erroneità di una sentenza; è essenziale saperlo dimostrare attraverso motivi di ricorso specifici, pertinenti e critici. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La specificità non è un mero formalismo, ma il cuore di un’impugnazione efficace, poiché solo attraverso una critica dettagliata è possibile sottoporre al giudice di legittimità un valido argomento per la revisione della decisione impugnata. Affidarsi a critiche generiche e assertive equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato a essere respinto senza nemmeno essere esaminato nel merito.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, assolutamente privi di specificità e del tutto assertivi. Il ricorrente non si è confrontato in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a critiche generiche.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘privi di specificità’?
Significa che le argomentazioni presentate non sono sufficientemente dettagliate e non si collegano in modo preciso e critico alle specifiche parti della motivazione della sentenza che si intende contestare. Si tratta di lamentele generali che non permettono alla Corte di valutare nel merito la presunta erroneità della decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe che ne ha confermato l’affermazione di responsabilità deducendo mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in punto d’interpretazione degli elementi d’accusa e chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile,
Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti vizi logici della motivazione e all’avere i giudici del gravame del merito disatteso non meglio precisate “risultanze probatorie certe ed oggettive, specie in ordine all’acquisizione della prova”, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la mot vazione della Corte di appello, alle pagg. 3 e ss. ha disatteso tutte le doglianze proposte in quella sede, con una motivazione che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2024