Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione si limita a ripetere argomenti già valutati, senza individuare vizi specifici nella decisione del giudice precedente, il risultato è un ricorso inammissibile. Questa pronuncia offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di un’efficace difesa legale e le conseguenze di un approccio superficiale.
I fatti del caso
Un soggetto, detenuto, si era visto respingere dal Tribunale di Sorveglianza la sua richiesta di liberazione anticipata, un beneficio che premia la buona condotta e la partecipazione al percorso rieducativo. Non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte del Tribunale. In sostanza, sosteneva che i giudici di sorveglianza non avessero giustificato adeguatamente le ragioni del loro diniego.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della richiesta di liberazione anticipata, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che il ricorso era stato proposto per motivi ‘manifestamente infondati’ e, soprattutto, ‘generici’. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la decisione del Tribunale di Sorveglianza era immune da vizi giuridici e basata su una motivazione congrua e completa. Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, non aveva sollevato nuove questioni o evidenziato specifiche contraddizioni nel ragionamento del Tribunale. Si era, invece, limitato a riproporre la stessa linea difensiva già presentata e respinta in primo grado. Questo comportamento, secondo la Cassazione, trasforma una doglianza in un ‘vizio di genericità’. In pratica, un ricorso non può essere una semplice ripetizione di argomenti già trattati; deve, al contrario, attaccare in modo preciso e puntuale i passaggi logico-giuridici della decisione che si contesta. L’assenza di questa specificità rende l’impugnazione inutile e, di conseguenza, inammissibile. La condanna alla sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la diretta conseguenza di questa inammissibilità, quando non emergono elementi che possano scusare la colpa del ricorrente nel presentare un’impugnazione palesemente infondata.
Le conclusioni
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e specifici. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una decisione sfavorevole. È necessario analizzare a fondo la motivazione del provvedimento e individuare i punti deboli, le contraddizioni o gli errori di diritto, argomentandoli in modo chiaro e pertinente. Un ricorso inammissibile non solo impedisce di ottenere giustizia nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche, aggravando la posizione di chi lo ha proposto. Per gli operatori del diritto, è un monito a preparare con la massima cura ogni atto processuale, mentre per i cittadini è la conferma che il sistema giudiziario richiede rigore e precisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi ritenuti manifestamente infondati e generici. Il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dal Tribunale di Sorveglianza, senza contestare specifici vizi della decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riscontrato errori nella decisione del Tribunale di Sorveglianza?
No, la Corte ha stabilito che la decisione del Tribunale di Sorveglianza era immune da vizi di diritto e adeguatamente motivata, confermando così la correttezza del suo operato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5299 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il 09/09/1967
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdo da COGNOME Maurizio.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME deducendo vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e, peraltro, generici
Ed invero, la decisione del Tribunale risulta immune da vizi in dirit congruamente motivata, sicchè la riproposizione della doglianza finisce con integrare il vizio di genericità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore