Ricorso inammissibile: i requisiti di specificità secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e non specifici. Questa decisione offre spunti importanti sui requisiti formali che un’impugnazione deve possedere per poter essere esaminata nel merito, in particolare quando si contestano il diniego delle attenuanti generiche e le condizioni di procedibilità come la querela.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. I motivi di ricorso erano principalmente due. Con il primo, si lamentava in modo generico la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dal giudice di merito. Con il secondo, si contestava la validità della querela presentata dalla persona offesa, sollevando peraltro un’eccezione che non era stata proposta nel precedente grado di appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Secondo gli Ermellini, entrambi i motivi mancavano dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge, rendendo impossibile un esame del merito delle censure. La decisione si è tradotta nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi, evidenziando per ciascuno le ragioni della sua manifesta infondatezza e genericità.
La Genericità del Motivo sulle Attenuanti
Il primo motivo è stato considerato infondato perché la contestazione era del tutto generica. La Corte di Cassazione ha ricordato il suo consolidato orientamento secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può limitarsi a indicare quelli ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva logicamente motivato il suo diniego basandosi sulle particolari modalità del fatto e sui numerosi precedenti penali dell’imputato. Il ricorso, non confrontandosi con questa motivazione, si è rivelato un mero dissenso generico e, come tale, inammissibile in sede di legittimità.
L’Indeterminatezza del Motivo sulla Querela
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per indeterminatezza. La legge, in particolare l’art. 581 c.p.p., richiede che i motivi di ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che li sorreggono. Il ricorrente, invece, si era limitato a contestare la validità della querela senza fornire elementi concreti a supporto della sua tesi. Inoltre, la Corte ha sottolineato due aspetti cruciali: l’eccezione non era stata sollevata in appello e avrebbe richiesto accertamenti di merito, preclusi in sede di legittimità. Infine, la Corte ha rilevato che, in ogni caso, il ricorrente (in qualità di utilizzatore di fatto del veicolo danneggiato) era pienamente legittimato a sporgere querela, rendendo la doglianza comunque infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con forza la necessità di redigere atti di impugnazione specifici e dettagliati. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Per evitare tale esito, è indispensabile che i motivi di ricorso non si limitino a una generica contestazione della decisione impugnata, ma si confrontino analiticamente con la motivazione del giudice, indicando con precisione gli errori di diritto o i vizi logici che si intendono denunciare. Sollevare questioni nuove in Cassazione, soprattutto se richiedono accertamenti sui fatti, è una strategia processualmente errata e destinata al fallimento.
Perché il motivo di ricorso sulle attenuanti generiche è stato respinto?
È stato respinto perché considerato generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non ha specificamente contestato la logica motivazione della corte d’appello, la quale aveva negato le attenuanti sulla base delle modalità del fatto e dei precedenti penali dell’imputato.
Cosa rende un motivo di ricorso inammissibile per genericità?
Un motivo è generico, e quindi inammissibile, quando non indica specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a supporto della censura, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Non è sufficiente esprimere un mero dissenso dalla decisione impugnata, ma occorre individuare con precisione i presunti errori.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione un’eccezione sulla validità della querela?
No, di regola non è possibile. La Corte ha stabilito che tale eccezione, non essendo stata sollevata in appello, non poteva essere introdotta in sede di legittimità, anche perché avrebbe richiesto accertamenti di merito che esulano dalle competenze della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30188 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato a FINALE LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta genericamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti quali le particolari modalità del fatto i numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato l’imputato, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente alla validità della presentazione della querela da parte della persona offesa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda in particolare pag. 1 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, peraltro, l’eccezione inerente alla mancanza di una condizione di procedibilità non aveva formato oggetto dell’atto di appello ed essa, nella specie, comporta accertamenti di merito sottratti al giudice di secondo grado, dovendosi, comunque, rilevare che il ricorrente era l’utilizzatore di fatto dell’autovettur oggetto di danneggiamento e, come tale, legittimato a sporgere querela (in proposito, Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri, Rv. 263574);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 02/07/2024
Il consigliere est.
NOME COGNOME
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Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
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