Ricorso inammissibile: quando la genericità costa caro
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve individuare con esattezza i vizi della sentenza che si intende contestare. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda proprio questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché formulato in termini troppo vaghi, impedendo di fatto ai giudici di esercitare il proprio sindacato. Questo caso evidenzia l’importanza di rispettare i requisiti formali previsti dalla legge per non vedersi chiudere le porte della giustizia e subire anche una condanna economica.
I fatti del caso
Il procedimento trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado.
Il ricorso inammissibile e la sua genericità
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione del motivo di ricorso. I giudici hanno stabilito che l’atto di impugnazione era ‘del tutto generico’. Invece di contestare punti specifici del ragionamento della Corte d’appello, l’imputato si era limitato a una censura generale sull’affermazione della sua responsabilità penale. Questa modalità di impugnazione si scontra direttamente con quanto prescritto dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del Codice di procedura penale, che impone di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La decisione della Corte di Cassazione
A fronte di questa carenza, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Quando i motivi sono generici, il giudice dell’impugnazione non è messo nelle condizioni di comprendere quali siano i punti della decisione impugnata che si intendono criticare né di verificare la fondatezza di tali critiche. L’atto di appello, in sostanza, era vuoto nei contenuti specifici, rendendo impossibile qualsiasi valutazione nel merito.
le motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è netta e si fonda su un principio consolidato della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento del sistema delle impugnazioni. La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’appello presentasse una motivazione ‘adeguata e logicamente corretta’, specialmente nelle pagine citate come rilevanti. Il ricorrente, al contrario, non ha indicato ‘gli specifici elementi che sono alla base della censura formulata’. Senza questa specificazione, il ricorso si trasforma in una richiesta di riesame generale del caso, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito. La genericità, quindi, paralizza la funzione stessa del ricorso, rendendolo uno strumento inefficace.
le conclusioni
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della sentenza impugnata, ma comporta anche sanzioni per il ricorrente. In questo caso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia richiede il rispetto delle regole procedurali. Per avvocati e assistiti, ciò significa che la preparazione di un ricorso deve essere meticolosa, dettagliata e fondata su critiche puntuali e argomentate, pena la vanificazione del diritto di difesa e l’aggravio di ulteriori costi.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico’, ovvero privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Cosa mancava, in concreto, nel motivo di ricorso presentato?
Nel ricorso non erano indicati gli specifici elementi che stavano alla base della critica mossa alla sentenza impugnata, impedendo così al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22391 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Olbia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i delitti contestati, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata adeguata e logicamente corretta (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6), non indica gli specifici elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.