Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22116 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a IGLESIAS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la illogicità della motivazione che non ha ritenuto rilevante la discordanza tra motivazione e dispositivo in punto di pena, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena d inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., in quanto la Corte ha specificamente argomentato la decisione correggendo l’errore nella indicazione della specie e quantità della sanzione indicata in dispositivo della sentenza di primo grado;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato, quanto a conferma della responsabilità per il fatto contestato, e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 257059), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
considerato che gli altri motivi sono meramente riproduttivi delle censure proposte con i motivi di gravame, adeguatamente valutati dalla Corte territoriale, anche in punto di dosimetria della sanzione, della qualificazione circostanziale e della liquidazione del danno;
che, nella specie, i giudici del merito hanno dunque ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 18 aprile u.s., con la quale la parte civile costituita NOME COGNOME chiede, a ministero del procuratore AVV_NOTAIO, l’inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato e la liquidazione delle spese processuali; ritenuto che in ragione delle mere conclusioni trasmesse per l’udienza camerale non partecipata, non supportate da alcuna argomentazione giuridica, non possano essere liquidate le spese processuali (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 – 03);
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al-pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.