Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un’impugnazione in ambito legale è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della sentenza, ma può comportare significative conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una secca declaratoria di inammissibilità, con annessa condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Dal Furto alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine con una sentenza di condanna per furto emessa dal Tribunale di Prato. La decisione veniva confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Firenze. Ritenendo errata la qualificazione giuridica del reato, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza d’appello.
L’Appello e un Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il fulcro del ricorso presentato alla Suprema Corte era la presunta erronea qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, il reato avrebbe dovuto essere classificato non come furto consumato, bensì come furto tentato. Tuttavia, questa doglianza è stata formulata in termini non sufficientemente specifici, elemento che si è rivelato fatale per l’esito del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la necessità di presentare motivi di impugnazione specifici, non generici.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso fosse sorretto da ‘motivi assolutamente generici’, in palese violazione di quanto prescritto dall’art. 581, comma 1, del Codice di Procedura Penale. Tale norma impone, a pena di inammissibilità, che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, l’imputato si era limitato a lamentare l’errata qualificazione giuridica senza articolare una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità, come previsto dall’art. 616 c.p.p., è seguita la condanna del ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese del procedimento.
2. Il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha sottolineato che la condanna alla sanzione pecuniaria è giustificata dalla circostanza che ‘l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione’ non consente di ritenere il ricorrente ‘immune da colpa’. Citando una storica pronuncia della Corte Costituzionale (n. 186/2000), i giudici hanno ribadito che chi attiva il complesso meccanismo del giudizio di Cassazione con un ricorso palesemente infondato o, come in questo caso, formalmente inaccettabile, è responsabile delle conseguenze.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e specificità. Non è sufficiente enunciare un principio di diritto o contestare genericamente una decisione; è necessario costruire un’argomentazione logico-giuridica che si confronti direttamente con le motivazioni della sentenza che si intende criticare. Un ricorso generico è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di costi e sanzioni per l’imputato. La decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, capace di tradurre le doglianze in motivi di ricorso validi ed efficaci.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile se è sorretto da ‘motivi assolutamente generici’, ovvero quando non indica in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che contestano la sentenza impugnata, violando così l’art. 581, co. 1, del Codice di Procedura Penale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è sempre automatica in caso di inammissibilità?
La condanna non è meramente automatica, ma viene irrogata quando, come nel caso di specie, l’inammissibilità dei motivi è talmente evidente da non poter considerare il ricorrente esente da colpa nella determinazione di tale inammissibilità. La genericità del ricorso è indice di tale colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18634 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18634 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Prato, in data 10.10.2017, aveva condannato COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato lamentando l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che andava qualificato non come furto consumato, ma come furto tentato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi assolutamente generici, in violazione di quanto previsto in tema di forma dell’impugnazione, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, co. 1, c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle !;pese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12 023.