Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato, deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto precisi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e non specifici. Quando un’impugnazione si limita a ripetere argomenti già bocciati nei gradi precedenti, senza un confronto critico con la sentenza impugnata, il suo destino è segnato.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Specificità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado che confermava il suo giudizio di responsabilità, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia.
Tuttavia, l’atto di impugnazione presentato non introduceva nuovi elementi di critica specificamente rivolti alla motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, si limitava a riproporre le medesime questioni e argomentazioni già valutate e respinte dal giudice del gravame.
La Decisione della Corte: la Genericità dei Motivi
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale, sancito dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Secondo la Corte, il motivo di ricorso era palesemente generico. La genericità, in questo contesto, non significa solo vaghezza, ma soprattutto mancanza di correlazione tra le censure mosse dal ricorrente e le ragioni esposte nella decisione impugnata. In altre parole, il ricorso non attaccava specificamente il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, ma si limitava a una sterile riproposizione di difese già ritenute infondate.
La Mancanza di Specificità e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha sottolineato che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si contesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o ripetere le argomentazioni della difesa. È necessario, invece, individuare con precisione i punti della motivazione ritenuti errati e spiegare perché, fornendo argomenti pertinenti e specifici. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un atto inutile, che non può essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. Il ricorso è stato ritenuto generico perché fondato su argomenti che riproponevano le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Questa pratica processuale, secondo i giudici, rende i motivi non specifici e, di conseguenza, determina l’inammissibilità dell’impugnazione. La mancanza di specificità del motivo, hanno spiegato i giudici, si desume proprio dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa. Non avendo il ricorrente sviluppato una critica puntuale e mirata alla sentenza d’appello, il suo ricorso è stato giudicato privo dei requisiti minimi per poter essere discusso.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una duplice condanna per il ricorrente. In primo luogo, la dichiarazione di ricorso inammissibile comporta la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza: la necessità di un’analisi critica e specifica della decisione contestata, pena l’immediata reiezione del ricorso con conseguenze economiche negative.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici e non specifici, ovvero quando non vi è una correlazione diretta tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che il ricorrente si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice precedente (in questo caso, la Corte d’Appello), senza contestare in modo puntuale la motivazione della sentenza che intende impugnare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10006 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUZZESE NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente