Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di un riesame, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a tale esito, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa aveva sollevato due principali motivi di doglianza. Il primo contestava la valutazione dei giudici di merito riguardo alla condotta dell’imputato, qualificata come fuga e non come mera resistenza passiva. Il secondo motivo, invece, criticava la determinazione della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto l’impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Secondo i giudici di legittimità, entrambi i motivi presentati dalla difesa mancavano dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminati nel merito. La decisione si fonda su una valutazione puramente procedurale, senza entrare nel cuore delle questioni sollevate.
La Genericità del Primo Motivo
La Corte ha osservato che il primo motivo di ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La difesa non ha sviluppato una critica specifica e puntuale contro le motivazioni della sentenza impugnata, che invece erano state ritenute dai giudici di legittimità “giuridicamente corrette, puntuali” e “coerenti”. In sostanza, non è sufficiente ripetere una tesi difensiva; è necessario dimostrare perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata in punto di diritto.
L’Infondatezza e Genericità del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Cassazione ha rilevato che la sentenza d’appello era supportata da una motivazione “sufficiente e non illogica”. Inoltre, il ricorrente non aveva specificato quali censure, tra quelle proposte con l’atto d’appello, sarebbero state omesse o ignorate dalla Corte territoriale. Questa omissione ha reso impossibile per la Suprema Corte valutare la presunta carenza motivazionale.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si basa su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, indicando chiaramente le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Un motivo è “generico” quando non riesce a instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, ma si limita a una sterile contrapposizione. In questo caso, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’arte che richiede precisione chirurgica. È indispensabile abbandonare le argomentazioni generiche e concentrarsi su critiche mirate e giuridicamente fondate, dimostrando di aver compreso e superato le ragioni espresse dal giudice del grado precedente.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi.
Perché i motivi del ricorso sono stati considerati generici in questo caso?
Perché si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza indicare quali punti specifici dell’appello sarebbero stati ignorati dal giudice precedente.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11306 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11306 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACIREALE il 04/01/1991
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto il primo, in termini di marcata genericità, riproduce d di censura – relativi alla mera resistenza passiva che nel caso avrebbe connotato la fuga d ricorrente- adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomen giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerent riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese nell’ultimo capoverso di pagina 2) mentre il secondo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, al diniego delle generiche e alla conferma de recidiva oltre che manifestamente infondato -perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punt del tutto generico, perché non si precisa quali siano state le consure prospettate con l’appe pretermesse dal motivare della Corte del merito; e rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.