Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna alle Spese
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più negativi, poiché impedisce al giudice di entrare nel merito della questione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della specificità dei motivi di appello, sanzionando la loro genericità con l’inammissibilità e la condanna alle spese.
Il Contesto Processuale del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già definito generici i motivi di appello proposti contro la sentenza di primo grado. Secondo la Corte territoriale, l’appellante non aveva formulato una critica puntuale e argomentata contro la decisione iniziale, limitandosi a considerazioni astratte.
In particolare, l’appello non si era confrontato adeguatamente con due punti cruciali della sentenza di primo grado:
1. L’accertamento dell’elemento psicologico del reato.
2. Le ragioni che avevano portato il giudice a negare la concessione delle attenuanti generiche.
Nonostante questa prima pronuncia di inammissibilità, l’imputato ha deciso di proseguire, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Corte di Cassazione
Anche la Corte di Cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi presentati non superavano la criticità già evidenziata in appello. Il ricorrente, infatti, si era nuovamente limitato a esporre “astratte considerazioni in punto di diritto” e a sostenere una generica “incompletezza della sentenza di primo grado”.
Questo approccio è stato giudicato del tutto insufficiente. La legge richiede che un’impugnazione contenga una critica specifica delle argomentazioni della decisione che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico o riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma è necessario individuare con precisione gli errori logico-giuridici che avrebbero viziato la sentenza impugnata.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come stabilito dalla Corte, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato condannato a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse costituito da “doglianze generiche” non consentite dalla legge in sede di legittimità. L’atto di impugnazione deve instaurare un dialogo critico e puntuale con la sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche lacune o errori. In assenza di questo confronto, il ricorso si risolve in una mera lamentela astratta, inidonea a innescare una revisione del giudizio.
Le conclusioni
La decisione in esame offre un importante monito: la redazione di un atto di appello o di un ricorso per cassazione richiede rigore e precisione. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione della sentenza che si intende impugnare e costruire una critica argomentata e specifica su ogni punto controverso. In caso contrario, il rischio concreto è quello di incorrere in una pronuncia di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, senza che il merito della propria posizione venga neppure esaminato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Non contenevano una critica puntuale e specifica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, ma si limitavano a considerazioni astratte in punto di diritto.
Quali punti specifici della sentenza non sono stati adeguatamente contestati?
Il ricorrente non ha contestato in modo specifico l’accertamento dell’elemento psicologico del reato né le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, come argomentato nella sentenza di primo grado.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11348 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11348 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 24/04/1970
avverso l’ordinanza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche;
Considerato invero che l’ordinanza impugnata aveva definito i motivi di appello generici poiché non contenevano una censura puntuale delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado (nella specie, non si confrontavano con l’accertamento dell’elemento psicologico del reato, quale risultante a pag. 3 della sentenza di primo grado; né con le ragioni del diniego delle attenuanti generiche) e in questa sede il ricorrente si è limitato ad astratte considerazioni in punto di diritto e per sostenere la incompletezza della sentenza di primo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso/il 21/02/2025.