Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce il principio di specificità dei motivi
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sul requisito della specificità dei motivi di impugnazione. La decisione evidenzia come la genericità delle censure mosse a una sentenza porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che i giudici di legittimità siano chiamati a valutare critiche vaghe e non circostanziate.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte dei giudici di merito. Tuttavia, la censura era stata formulata in termini estremamente generici, limitandosi a lamentare non meglio precisati ‘vizi di motivazione’ della sentenza impugnata, senza articolarli in modo chiaro e dettagliato.
L’importanza della specificità e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato la totale genericità del motivo addotto. I giudici hanno sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale al provvedimento impugnato. Non è sufficiente affermare l’esistenza di un vizio di motivazione; è necessario indicare con precisione quali passaggi della sentenza sarebbero illogici, contraddittori o carenti e perché. In mancanza di tale specificità, il ricorso si trasforma in una mera richiesta di riesame del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di fatto.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione di dichiarare il ricorso inammissibile evidenziando che l’unico motivo proposto si rivelava ‘del tutto generico’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a ‘dedurre imprecisati vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche’. Una simile formulazione non consente alla Corte di comprendere le ragioni specifiche della critica e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato di legittimità. La motivazione dell’ordinanza è perentoria: un motivo di ricorso non può essere un’affermazione vaga, ma deve essere un’argomentazione strutturata che metta in discussione passaggi specifici del ragionamento del giudice precedente.
Le conclusioni
In conclusione, con questa ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale. La conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: le impugnazioni devono essere preparate con cura e precisione, individuando chiaramente i presunti errori della decisione contestata, altrimenti il rischio di un ricorso inammissibile e delle relative sanzioni economiche è concreto.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era del tutto generico, limitandosi a denunciare ‘imprecisati vizi di motivazione’ senza specificare in cosa consistessero.
Cosa contestava il ricorrente nella sentenza d’appello?
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma lo faceva in modo vago e non circostanziato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10999 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(NOME)
Rilevato che l’unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi il ricorrente a dedurre imprecisati vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024