Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Necessità di Motivi Specifici
Nel panorama della procedura penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è subordinato a regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi di appello generici e manifestamente infondati. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché la specificità delle doglianze non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti alla Base della Decisione
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La condanna nel merito si fondava su elementi probatori chiari: l’imputato aveva ammesso le proprie responsabilità nel corso di un interrogatorio e, inoltre, nella sua disponibilità erano stati rinvenuti oggetti chiaramente destinati ad attività di pesatura e confezionamento, verosimilmente di sostanze illecite. Nonostante questo quadro probatorio, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici di secondo grado.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un’unica, lapidaria constatazione: i motivi addotti dal ricorrente non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, erano stati formulati in maniera vaga, traducendosi in doglianze generiche e, per di più, palesemente prive di fondamento giuridico.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che i motivi del ricorso criticavano la motivazione della sentenza impugnata in modo “aspecifico”. In altre parole, il ricorrente non aveva mosso contestazioni puntuali e circostanziate contro la ricostruzione logico-giuridica operata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, come evidenziato dai giudici di legittimità, aveva chiaramente indicato le ragioni del concorso dell’imputato nel reato, valorizzando due elementi cruciali: la confessione resa e il materiale sequestrato. Di fronte a una motivazione così ancorata ai fatti, un ricorso efficace avrebbe dovuto smontare punto per punto quel ragionamento, evidenziando vizi logici o violazioni di legge. Al contrario, il ricorso si era limitato a una critica generale, insufficiente a superare il vaglio di ammissibilità. Per questo, la Corte ha ritenuto il ricorso non meritevole di un esame nel merito, dichiarandolo inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti. È, invece, una sede deputata a controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche, pertinenti e legalmente fondate. In mancanza, come in questo caso, la conseguenza è una declaratoria di inammissibilità, che comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da doglianze generiche e manifestamente infondate, che criticavano in modo aspecifico la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi avevano portato alla condanna nei gradi di merito?
La condanna si basava sull’ammissione dei fatti da parte dell’imputato in sede di interrogatorio e sul rinvenimento, nella sua disponibilità, di oggetti destinati alla pesatura e al confezionamento.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3254 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3254 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MESAGNE il 13/01/1980
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 198 Distante
NRG 27739/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e manifestamente infondate;
Considerato, infatti, che i motivi criticano in modo aspecifico la motivazione della sentenza impugnata, che a pag. 3 ha indicato le ragioni del concorso dell’imputato nel reato (nella specie, facendo leva sull’ammissione da parte di costui in sede di interrogatorio e sul rinvenimento nella sua disponibilità di oggetti destinati a pesatura e confezionamento);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa ore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2024.