Ricorso Inammissibile: La Cassazione sanziona la genericità dei motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la aspecificità dei motivi di ricorso ne determinino l’inevitabile rigetto, senza nemmeno un esame nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che ne aveva affermato la responsabilità penale. L’imputato, non accettando la condanna di secondo grado, decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della decisione a uno specifico atto di impugnazione. Tuttavia, come vedremo, la modalità con cui il ricorso è stato redatto si è rivelata fatale per le sue sorti processuali.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata. Si è fermata a un livello preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto stesso di impugnazione.
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese del procedimento.
2. Il versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Declaratoria di Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle ragioni che hanno spinto i giudici a questa drastica conclusione. La Corte ha evidenziato che la sentenza d’appello impugnata era basata su una motivazione appropriata, fondata su acquisizioni probatorie definite e significative e priva di vizi logico-giuridici. A fronte di una decisione ben argomentata, il ricorso si è rivelato del tutto inadeguato.
I motivi dedotti sono stati giudicati manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, in quanto:
* Del tutto generici e aspecifici: il ricorso non specificava in modo puntuale e dettagliato le ragioni della doglianza, sia in punto di fatto che di diritto. Si limitava a una critica generale senza individuare i passaggi errati della sentenza d’appello.
* Mancato confronto con la sentenza impugnata: il ricorrente non si è confrontato in alcun modo con le argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello. Un ricorso efficace deve ‘demolire’ punto per punto la motivazione della sentenza che si contesta, non ignorarla.
In sostanza, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non basta essere in disaccordo con una sentenza per impugnarla; è necessario articolare critiche precise, pertinenti e legalmente fondate, che si confrontino direttamente con la logica della decisione criticata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione sia specifico, dettagliato e che dialoghi criticamente con la sentenza che si intende riformare. Una difesa superficiale o generica non solo è inefficace, ma espone il cliente a ulteriori costi e sanzioni. La professionalità e la diligenza nella stesura di un ricorso non sono meri formalismi, ma la sostanza stessa del diritto di difesa nell’ultimo grado di giudizio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., quando i motivi sono del tutto generici e aspecifici, ovvero non indicano chiaramente le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base a quanto stabilito dall’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Qual era il difetto principale del ricorso esaminato in questa ordinanza?
Il difetto principale era la sua totale genericità. Il ricorrente si è limitato a una critica non specifica della sentenza d’appello, senza sviluppare argomentazioni puntuali in fatto e in diritto e senza contestare le motivazioni addotte dal giudice di secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 94)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai rea all’imputazione, è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata r appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probat immune da vizi logico-giuridici.
I motivi dedotti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non sp le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun m le argomentazioni della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa de ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a tito di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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