Ricorso Inammissibile: Quando Cambiare i Motivi tra Appello e Cassazione Costa Caro
Nel processo penale, la coerenza delle argomentazioni difensive tra i vari gradi di giudizio non è solo una questione di strategia, ma un requisito fondamentale per l’ammissibilità del ricorso. Un ricorso inammissibile può derivare da molteplici fattori, ma uno dei più insidiosi è il cosiddetto “difetto di devoluzione”, ovvero la proposizione in Cassazione di motivi diversi da quelli sollevati in appello. L’ordinanza n. 20627/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze di tale scelta processuale.
I Fatti del Caso: Dalle Lesioni Colpose alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla decisione del Tribunale di primo grado, che, dopo aver riqualificato un’accusa in lesioni colpose ai sensi dell’art. 590 del codice penale, ha dichiarato il non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, applicando l’art. 131-bis c.p. Questa decisione, favorevole all’imputato in quanto escludeva la punibilità, è stata confermata dalla Corte d’Appello.
Nonostante l’esito sostanzialmente positivo, l’imputato ha deciso di ricorrere per Cassazione, tramite il suo difensore, con l’obiettivo di ottenere una formula assolutoria ancora più ampia. Tuttavia, la strategia adottata ha presentato una criticità fatale.
L’Iter Giudiziario e i Motivi del Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione risiede nella discrepanza tra i motivi di impugnazione presentati nei diversi gradi di giudizio.
In Appello: La Causa di Giustificazione
Con l’atto di appello, la difesa aveva sostenuto la sussistenza di una causa di giustificazione, ovvero una circostanza in grado di rendere lecita una condotta che altrimenti costituirebbe reato.
In Cassazione: Il Nesso di Causalità
Davanti alla Suprema Corte, invece, la difesa ha cambiato radicalmente linea, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’insussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento. In pratica, si contestava che fosse stata proprio l’azione dell’imputato a causare le lesioni.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio cardine della procedura penale: il difetto di devoluzione, sancito dall’articolo 606 del codice di procedura penale. I giudici hanno evidenziato come l’atto di appello avesse devoluto alla corte territoriale la valutazione sulla ricorrenza di una causa di giustificazione. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non poteva esaminare un motivo completamente nuovo, come la presunta assenza del rapporto di causalità, mai sollevato in precedenza.
Il giudizio di legittimità, infatti, non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti o introdurre nuove questioni, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata, nei limiti dei motivi proposti nei gradi precedenti. Introdurre un argomento inedito in questa sede viola il principio devolutivo e determina, come in questo caso, l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
L’ordinanza in esame ribadisce un’importante lezione processuale: la strategia difensiva deve essere coerente e i motivi di impugnazione vanno definiti chiaramente fin dai primi gradi di giudizio. La scelta di modificare le proprie argomentazioni in Cassazione si è rivelata controproducente.
Poiché il ricorso è stato giudicato inammissibile e non è stata ravvisata un’assenza di colpa in tale determinazione, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Un esito che ha trasformato un tentativo di ottenere un proscioglimento più ampio in un concreto onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un “difetto di devoluzione”. Il ricorrente ha presentato in Cassazione motivi di ricorso (l’insussistenza del nesso di causalità) diversi da quelli proposti in appello (la presenza di una causa di giustificazione).
Qual era la decisione iniziale del Tribunale, confermata in Appello?
Risposta: Il Tribunale, dopo aver riqualificato il fatto come lesioni colpose ai sensi dell’art. 590 c.p., aveva dichiarato di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, come previsto dall’art. 131-bis c.p.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Risposta: A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20627 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME NOME proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Co di appello Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Forlì il quale, riq il fatto in ipotesi di cui all’art.590 cod.pen., dichiarava non doversi procedere pe tenuità del fatto ai sensi dell’art.131 bis cod.pen.
2.Avverso la già menzionata sentenza propone ricorso il difensore dell’imp deducendo violazione di legge e vizio motivazionale per insussistenza e mancanza elementi probatori circa il nesso causale dell’evento e consegueni:e mancato super del ragionevole dubbio.
Considerato che il motivo dedotto si presenta inammissibile in quanto vi è d devoluzione ai sensi dell’art.606 cpv cod.proc.pen., atteso che con l’atto di deduceva la ricorrenza di una causa di giustificazione laddove nel motivo di ricorso s l’insussistenza del rapporto di causalità materiale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non rav assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sen del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disp
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.03.2024