Ricorso Inammissibile: Quando la Critica al Giudizio di Merito non Vale in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere respinta prima ancora di entrare nel vivo della questione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando un principio fondamentale della procedura penale: la distinzione tra violazione di legge e valutazione di merito. Comprendere questo confine è cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto, sottoposto a una misura di sorveglianza speciale, impugnava un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente sosteneva che la decisione fosse viziata da una violazione di legge per mancanza di motivazione. In particolare, contestava il giudizio del Tribunale sulla sua attuale pericolosità sociale e l’interpretazione data alle dichiarazioni di un suo congiunto riguardo al suo comportamento durante un periodo di libertà.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del ricorso presentato. Sebbene formalmente intitolato come un’impugnazione per “violazione di legge per mancanza di motivazione”, il contenuto delle argomentazioni non mirava a evidenziare un’assenza di motivazione, bensì a criticare la correttezza della valutazione compiuta dal giudice di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha osservato che la motivazione dell’ordinanza impugnata non solo era presente, ma era addirittura “particolarmente approfondita”. Il ricorrente, di fatto, non lamentava un vizio procedurale o un’errata applicazione di una norma giuridica. Piuttosto, chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale di Sorveglianza.
Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione in questa specifica materia, dove il sindacato è limitato alla sola “violazione di legge”. Contestare come un giudice ha interpretato una testimonianza o valutato la pericolosità di un individuo rientra nell’ambito del “merito” della causa, un terreno precluso al giudizio di legittimità. Di conseguenza, il tentativo di mascherare una doglianza di merito sotto la veste di una violazione di legge ha reso il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio cardine: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi esclusivamente su errori nell’applicazione delle norme di diritto o su vizi di motivazione che siano palesi, illogici o contraddittori, non sulla semplice non condivisione del risultato a cui è giunto il giudice precedente. La conseguenza di un ricorso mal impostato, come in questo caso, non è solo la sconfitta, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni non contestavano una vera violazione di legge, ma la valutazione dei fatti e della pericolosità del ricorrente effettuata dal Tribunale di Sorveglianza, un’attività di merito non sindacabile in sede di legittimità per questa materia.
Quale errore ha commesso il ricorrente nella formulazione del ricorso?
Il ricorrente ha formalmente lamentato una violazione di legge per mancanza di motivazione, ma in sostanza ha cercato di ottenere una nuova valutazione del suo caso, criticando il modo in cui il giudice di merito aveva interpretato le prove. La Corte ha rilevato che la motivazione era invece approfondita.
Quali sono le conseguenze concrete di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48235 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48235 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME COGNOME COGNOME impugna COGNOME il COGNOME provvedimento indicato nell’intestazione;
Rilevato che il ricorso sia inammissibile in quanto nella materia in esame è ammesso soltanto il ricorso per violazione di legge, mentre quello presentato dal ricorrente, pur avendo titolato l’unico motivo con il riferimento alla violazione di legge per mancanza di motivazione, spende argomenti non sulla mancanza della motivazione, che è anzi particolarmente approfondita, ma sulla correttezza della stessa rispetto in particolare al giudizio di attuale pericolosità del detenuto ed alla interpretazione, a tal fine, delle dichiarazioni rese da un congiunto del ricorrente in ordine al comportamento tenuto dallo stesso durante il suo periodo di libertà;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ‘della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.