Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un organo di legittimità. Questo significa che non può riesaminare le prove e i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile è la diretta conseguenza della violazione di questo principio, come dimostra chiaramente il caso analizzato.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su un presunto vizio di ‘travisamento della prova’ relativo al suo riconoscimento come autore del reato. In sostanza, il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero interpretato male le prove a suo carico, proponendo una propria versione dei fatti che riteneva più logica e convincente.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione netta: da un lato, i motivi di diritto, che sono l’unica materia di competenza della Cassazione; dall’altro, le questioni di fatto, la cui valutazione è riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Secondo gli Ermellini, le argomentazioni del ricorrente non denunciavano un vero e proprio errore di diritto, ma si limitavano a presentare una lettura alternativa e più favorevole delle risultanze processuali. Questo tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è estraneo al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e didattiche. La Corte ha spiegato che i motivi dedotti erano:
1. Costituiti da doglianze in punto di fatto: Le critiche erano incentrate sulla valutazione delle prove, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione.
2. Aspecifici e generici: Il ricorso non individuava errori specifici e percepibili nella lettura degli atti processuali da parte dei giudici di merito. Inoltre, la presenza di una ‘doppia conforme’, ovvero due sentenze di merito con la stessa conclusione, rendeva ancora più debole la contestazione fattuale.
3. Mera prospettazione di una diversa valutazione: Il ricorrente non ha dimostrato un ‘travisamento della prova’ (ovvero che il giudice abbia letto una cosa per un’altra), ma ha semplicemente criticato il ‘significato’ che il giudice ha attribuito alla prova. Come stabilito da consolidata giurisprudenza, proporre un’interpretazione alternativa non è un motivo valido per un ricorso in Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici precedenti. È necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di utilizzare il ricorso per la Cassazione come un’ulteriore opportunità per discutere i fatti si traduce inevitabilmente in una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie ammonta a 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma erano critiche sulla valutazione dei fatti e delle prove, cercando di ottenere una nuova valutazione nel merito che non compete alla Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra criticare il ‘significato’ della prova e denunciare un ‘travisamento della prova’?
Criticare il ‘significato’ della prova significa contestare l’interpretazione e il valore che il giudice ha dato a un elemento probatorio. Denunciare un ‘travisamento’, invece, significa sostenere che il giudice abbia materialmente percepito in modo errato il contenuto di quella prova, leggendo qualcosa che non c’era o ignorando un’informazione presente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3213 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3213 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 16/10/1984
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 147 Romaniello
NRG 27238/2024
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, aspecifiche e volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato, infatti, che i motivi denunciano vizi di travisamento della prova, quanto al riconoscimento dell’imputato, che si risolvono nella mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata e convincente, valutazione delle risultanze processuali (ovvero critiche sul “significato” della prova) (tra tante, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087), vieppiù generica (quanto alla deduzione del vizio in presenza di “doppia conforme” (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777; cfr. sentenza di primo grado, pag. 3) e anche aspecifica (in ordine alle dichiarazioni del teste NOME, cfr. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2024.