Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi di Fatto Bloccano l’Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Quando un ricorso si basa su questioni fattuali, il suo destino è segnato e viene dichiarato ricorso inammissibile. Questo caso specifico chiarisce le conseguenze di tale errore processuale, inclusa la condanna alle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che un individuo ha deciso di impugnare davanti alla Corte di Cassazione. È importante sottolineare che l’appello non riguardava la responsabilità penale in sé, ma era limitato alle cosiddette ‘statuizioni civili’, ovvero quelle parti della sentenza che lo condannavano a conseguenze di natura civilistica, verosimilmente un risarcimento danni a favore della parte lesa, una società energetica costituitasi parte civile.
Il ricorrente ha tentato di portare all’attenzione della Suprema Corte questioni che, tuttavia, sono state ritenute di esclusiva competenza dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4262 del 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione preliminare dei motivi presentati: essi non contestavano errori nell’applicazione della legge (vizi di legittimità), ma miravano a una rivalutazione dei fatti del processo. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Cassazione.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Interessante, invece, la decisione di non liquidare le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare e si basano su principi cardine della procedura penale.
Distinzione tra Merito e Legittimità
Il punto centrale della decisione è che il ricorrente ha impropriamente devoluto al giudice di legittimità (la Cassazione) questioni che sono di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ripresentare le prove o ridiscutere come sono andati i fatti. Il suo compito è solo quello di assicurare la corretta interpretazione e applicazione della legge. Proporre motivi basati esclusivamente su una diversa lettura dei fatti rende, pertanto, il ricorso inammissibile.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità comporta automaticamente due sanzioni per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Le spese sostenute dallo Stato per il procedimento vengono addebitate a chi ha proposto un’impugnazione inutile.
2. Versamento alla cassa delle ammende: Viene imposto il pagamento di una somma pecuniaria a titolo sanzionatorio per aver azionato senza fondamento il massimo organo giurisdizionale.
La Mancata Liquidazione delle Spese alla Parte Civile
La Corte ha deciso di non condannare il ricorrente a rimborsare le spese legali alla parte civile. La ragione, come indicato nell’ordinanza, risiede nella ‘sostanziale ininfluenza delle conclusioni proposte’ e nella ‘natura dei motivi di ricorso’. In altre parole, i motivi erano così palesemente infondati da non aver richiesto un impegno difensivo particolarmente significativo da parte della controparte, giustificando così la non liquidazione delle sue spese.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: è essenziale concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità, ovvero errori di diritto commessi dai giudici dei gradi precedenti. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori e significative conseguenze economiche. La scelta di non liquidare le spese della parte civile rappresenta un’applicazione specifica di un principio che valuta l’effettivo impatto processuale dei motivi di ricorso, anche quando questi sono palesemente inammissibili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti riguardavano esclusivamente una rivalutazione dei fatti, una questione di competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non del giudice di legittimità come la Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, la persona che ha proposto il ricorso inammissibile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Perché la parte civile non ha ottenuto il rimborso delle proprie spese legali in questo caso?
La Corte ha deciso di non liquidare le spese legali della parte civile poiché ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero sostanzialmente ininfluenti e irrilevanti ai fini della decisione, non richiedendo quindi un significativo sforzo difensivo da parte sua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4262 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4262 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BERGAMO il 08/09/1979
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(COGNOME)
Rilevato che i motivi dedotti avverso la condanna limitata alle statuizioni civili risultano improponibili in quanto declinati esclusivamente in punto di fatto, con indebita devoluzione al giudice di legittimità di questioni rimesse alla esclusiva competenza dei giudici di merito
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Non debbono, infine, essere liquidate le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE attesa la sostanziale ininfluenza delle conclusioni proposte, tenuto conto della natura dei motivi di ricorso dedotti, ai fini della decisione (v. a contrario Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 dicembre 2024