Ricorso Inammissibile: L’Importanza di una Motivazione Congrua
Un’ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul concetto di ricorso inammissibile e sulla valutazione delle motivazioni di una sentenza. Anche in presenza di un errore da parte del giudice di merito, il ricorso può essere respinto se la motivazione sulla questione centrale risulta comunque logica e adeguata. Questo principio rafforza l’idea che la sostanza della decisione prevale sui vizi formali non essenziali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’impugnazione si basava su un unico motivo, incentrato sulla denegata applicazione di una pena sostitutiva. Il ricorrente contestava la validità della decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Secondo la Corte, il motivo presentato era “manifestamente infondato”. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati temerari o privi di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della motivazione della Corte d’Appello. La Cassazione ha rilevato che i giudici di secondo grado avevano commesso un errore: avevano erroneamente ritenuto che all’imputato fosse stato concesso in primo grado il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Tuttavia, questo errore non è stato considerato determinante. La Suprema Corte ha infatti sottolineato che, nonostante l’imprecisione, la Corte d’Appello aveva comunque “articolato una congrua motivazione riguardo alla denegata applicazione di pena sostitutiva”. In altre parole, la logica e l’adeguatezza delle argomentazioni sul punto cruciale della controversia erano solide e sufficienti a sorreggere la decisione. L’errore di fatto su un elemento accessorio non inficiava la validità del ragionamento principale. Pertanto, essendo il ricorso basato su un presupposto infondato, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: non ogni errore in una sentenza ne determina automaticamente l’annullamento. Se la motivazione, pur con qualche imprecisione, è nel suo nucleo centrale coerente, completa e logicamente corretta, essa rimane valida. La declaratoria di ricorso inammissibile serve a filtrare le impugnazioni, evitando che la Corte di Cassazione venga investita di questioni prive di reale fondamento giuridico. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un’impugnazione deve concentrarsi su vizi sostanziali e decisivi del provvedimento, e non su errori marginali che non hanno inciso sulla decisione finale.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando il motivo dedotto si rivela “manifestamente infondato”, ovvero palesemente privo di pregio giuridico.
Un errore contenuto nella motivazione di una sentenza la rende sempre annullabile?
No. Come dimostra questo caso, un errore di fatto commesso dal giudice (credere che fosse stata concessa la sospensione condizionale) non invalida la sentenza se la motivazione sul punto centrale della decisione (la negazione della pena sostitutiva) è comunque congrua e ben argomentata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(NOME COGNOME)
Rilevato che l’unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato, dal momento che, pur avendo errato la Corte di merito a ritenere concesso in primo grado il beneficio della sospensione condizionale della pena principale, ha nondimeno articolato una congrua motivazione riguardo alla denegata applicazione di pena sostitutiva (pag. 3 sent.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024