Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16854 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16854 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 31/03/2001
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo
ha confermato la sentenza di pronunciata dal GIP del Tribunale di Palermo del 30/11/2023 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui
all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011;
Rilevato che con il ricorso si deducviolazione di legge e il vizio di
motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata
; in quanto il giudice d’appello ha dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del potere
discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, ciò
anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche -escluse facendo riferimento alla elevata capacità a delinquere desunta dai precedenti
penali, anche specifici e dalla mancanza di elementi positivi di valutazione
(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). e che tale conclusione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del
17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile /poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025