Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta per Mancanza di Specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo giudiziario, indicando che l’istanza presentata non può nemmeno essere esaminata nel merito. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i principi fondamentali che portano a tale declaratoria, in particolare la necessità di specificità dei motivi e la permanenza di un interesse concreto ad agire. Analizziamo insieme un caso pratico per comprendere meglio questi concetti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso di un detenuto avverso un’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza. Il ricorrente lamentava il mancato rispetto di precedenti decisioni dello stesso magistrato, risalenti al 2013 e al 2016, da parte dell’amministrazione penitenziaria. Tali decisioni riguardavano specifiche disposizioni del regolamento interno dell’istituto di detenzione.
Tuttavia, nel tempo intercorso tra le decisioni originarie e la presentazione del ricorso, la direzione della casa circondariale aveva spontaneamente modificato il proprio regolamento interno, conformandosi pienamente alle indicazioni del magistrato. Di fatto, al momento del ricorso, la situazione che il detenuto intendeva denunciare non esisteva più.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione originaria, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei presupposti per poter procedere a un esame approfondito. La Corte ha stabilito che, essendo venuta meno la materia del contendere, il ricorso era privo di un requisito essenziale: la specificità dei motivi in relazione alla situazione attuale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Carenza di Specificità e l’Interesse ad Agire
Le motivazioni della Corte si basano su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di impugnazione. Il ricorrente, nel suo atto, non ha tenuto conto dell’evoluzione dei fatti, ovvero dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione penitenziaria. Il suo ricorso, pertanto, si basava su una situazione ormai superata, risultando generico e non pertinente rispetto allo stato attuale delle cose.
In secondo luogo, viene in rilievo la carenza di interesse ad agire. Poiché il regolamento interno era già stato modificato in senso favorevole al detenuto, non vi era più alcun interesse concreto e attuale da tutelare. La giustizia non può essere attivata per risolvere questioni puramente teoriche o già risolte nei fatti. La Corte ha sottolineato che, non residuando nulla “da ottemperare”, l’impugnazione era diventata inutile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito: prima di presentare un’impugnazione, è cruciale verificare non solo la fondatezza giuridica delle proprie ragioni, ma anche la loro attualità. Un ricorso basato su circostanze superate dai fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze non sono banali: oltre a non ottenere una decisione nel merito, il ricorrente subisce una condanna economica al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia ribadisce quindi l’importanza di un’analisi attenta e aggiornata della situazione di fatto prima di adire le vie legali, per evitare di incappare in un ricorso inammissibile con i relativi oneri.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione perché il ricorso manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi o l’interesse ad agire.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le questioni sollevate erano già state risolte. L’amministrazione penitenziaria aveva spontaneamente modificato il proprio regolamento interno, conformandosi alle decisioni del magistrato. Di conseguenza, il ricorso non era più specifico rispetto alla situazione attuale e il ricorrente non aveva più un interesse concreto da tutelare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5662 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
avverso l’ordinanza del 27/10/2020 del MAGISTRATO DI RAGIONE_SOCIALE di Novara
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), in quanto non prende posizione sull’argomento speso nel provvedimento impugnato, secondo cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Novara del 28 marzo 2013, e quello successivo del 23 maggio 2016, sono stati ormai ottemperati spontaneamente dalla direzione della casa circondariale di Novara, che ha modificato il regolamento interno per conformarsi alla decisione del magistrato, talchŁ nulla residua da ottemperare;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME