Ricorso Inammissibile: La Cassazione sui Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo i confini del proprio giudizio. La decisione sottolinea come le valutazioni sul trattamento sanzionatorio, se adeguatamente motivate dai giudici di merito, non possano essere oggetto di una nuova discussione in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Le censure mosse alla sentenza di secondo grado non riguardavano vizi di legge o errori procedurali, bensì si concentravano esclusivamente su un aspetto: la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente, in sostanza, lamentava un trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivamente severo, auspicando una riconsiderazione della pena da parte della Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non solo ha posto fine al percorso giudiziario dell’imputato, ma ha anche comportato delle conseguenze economiche dirette. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte ha spiegato che il suo ruolo è quello di giudice di “legittimità”, non di “merito”. Ciò significa che il suo compito non è rivalutare i fatti o le decisioni discrezionali dei giudici dei gradi precedenti, come la concessione o meno delle attenuanti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che la sentenza della Corte d’Appello aveva già esaminato in modo adeguato la questione delle attenuanti, fornendo argomenti “corretti giuridicamente e non viziati logicamente” per negarle. Le lamentele del ricorrente sono state quindi qualificate come mere “doglianze in punto di trattamento sanzionatorio”, ovvero un tentativo di ottenere una nuova valutazione di merito che, per legge, non è consentita in sede di legittimità. Pertanto, i motivi del ricorso sono stati ritenuti “non consentiti dalla legge”.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di strutturare correttamente un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di un giudice d’appello per poter adire la Suprema Corte. È necessario individuare specifici vizi di legge, come un’errata interpretazione di una norma o un difetto di motivazione palesemente illogico.
Un ricorso inammissibile non è solo un’azione destinata al fallimento, ma comporta anche costi aggiuntivi significativi per chi lo propone. La decisione rafforza il principio secondo cui la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere all’infinito i fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto, garantendo così l’uniformità e la certezza dell’interpretazione giuridica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti riguardavano il trattamento sanzionatorio (la mancata concessione di attenuanti generiche), una questione di merito già adeguatamente valutata e motivata dalla Corte d’Appello, e non un errore di diritto sindacabile in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, sulla base di questa ordinanza non è possibile se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione adeguata, giuridicamente corretta e logicamente coerente. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito su aspetti discrezionali come questo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22767 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 195 – R.G. n. 2078/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle attenuanti generiche), benché la sentenza risulti aver al riguardo adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente le censure contenute nel gravame (si veda, in particolare, pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2Q24.