Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23594 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LATINA il 02/05/1960
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME NOME imputato in ordine al reato ex art. 81 cpv. cod. pen. 37 L. 689/81 e sostituito dall’art. 116 comma 19 L.
23.12.2000 n. 388, è inammissibile.
La motivazione valorizza dati obiettivi circa il contestato mancato versamento e la consistenza degli importi totali seppur ricostruiti sui soli mesi di
maggio e novembre del 2017, deducendo in maniera ragionevole da tale quadro obiettivo la responsabilità tanto sul piano oggetti che soggettivo. Nessun vizio
dunque, che peraltro in questa sede dovrebbe essere “manifesto”, laddove invece la censura si traduce solo in una diversa prospettazione nascente da una
altrettanto diversa quanto personale lettura dei dati disponibili. Adeguata è
anche l’esclusione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. a fronte della consistenza degli importi e della assenza di ogni iniziativa risarcitoria. La censura
in punto di pena è innanzitutto generica in assenza della specifica illustrazione, che vada oltre la mera lamentela di una mancata risposta, delle censure di
gravame, della loro rilevanza e decisività tale da dar luogo a un rilevante vizio omissivo rispetto ad esse. Di converso i giudici hanno spiegato le ragioni della
sanzione, alla luce della gravità della condotta e della assenza di ogni segnale di resipiscenza che avrebbe potuto al contrario incidere sul trattamento sanzionatorio.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/06/2025.