Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile perché generico non solo viene respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo presenta. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e dettagliati.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Sentenza della Corte d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, per contestare la decisione dei giudici di secondo grado che ne affermava la responsabilità penale.
La Decisione della Cassazione: Dichiarazione di Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza secca e decisa. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
La conseguenza di tale declaratoria non è stata solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente a sostenere i costi del procedimento. Nello specifico, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni: Il Principio della Specificità dei Motivi di Ricorso e il Ruolo del ricorso inammissibile
La ragione alla base della decisione risiede in un vizio fondamentale dell’atto di impugnazione: la sua palese genericità. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse stato formulato in modo vago, senza articolare critiche specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
In pratica, il ricorrente non ha adeguatamente spiegato perché la decisione dei giudici di merito fosse errata, limitandosi a contestazioni generiche. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, un ricorso in Cassazione deve indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni di diritto che ne giustificano l’annullamento. Un’impugnazione che non soddisfa questo requisito di specificità non consente alla Corte di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per gli operatori del diritto. La presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’analisi approfondita e una redazione meticolosa. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto a una sentenza di condanna. È indispensabile individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione impugnata e argomentarli in modo chiaro e convincente.
Le conseguenze di un’impugnazione superficiale sono severe: oltre a precludere ogni possibilità di riforma della sentenza, essa comporta una condanna economica che aggrava la posizione del ricorrente. Pertanto, la specificità e la chiarezza non sono meri requisiti formali, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto ‘palesemente generico’, ovvero privo di motivi specifici e argomentazioni dettagliate contro le ragioni della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa decisione sulla redazione di un ricorso?
Questa ordinanza sottolinea che un ricorso deve essere redatto in modo specifico e puntuale, indicando chiaramente le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche a supporto. La genericità dei motivi non solo rende l’impugnazione inutile, ma porta anche a sanzioni economiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7068 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché palesemente generico in ordine all della affermata responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024