Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare una generica violazione di legge. È fondamentale articolare critiche precise e puntuali contro la decisione che si intende impugnare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua eccessiva vaghezza. Questa decisione serve da monito sull’importanza della diligenza nella redazione degli atti giudiziari e sulle severe conseguenze di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, deducendo una violazione di legge da parte dei giudici di secondo grado. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico non per il merito delle questioni sollevate, ma per il modo in cui sono state presentate.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno rilevato che il motivo addotto era meramente evocativo di un vizio di legge, senza però contenere una reale e concreta censura nei confronti della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente si è limitato a enunciare un principio, senza spiegare come e perché tale principio fosse stato violato nel suo caso specifico. Questa carenza ha reso impossibile per la Corte procedere a una valutazione nel merito, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Un ricorso è considerato inammissibile per genericità dei motivi quando questi non contengono la “precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica”. Non basta affermare che la sentenza è sbagliata; è necessario indicare specificamente quali parti della motivazione si contestano e per quali ragioni giuridiche.
Nel caso di specie, mancava un confronto critico tra l’atto di impugnazione e la sentenza della Corte d’Appello. Il ricorso era privo di argomentazioni specifiche che potessero mettere in discussione il ragionamento seguito dai giudici di merito. La Suprema Corte ha richiamato un proprio precedente (Sez. 3, n. 16851 del 2010), sottolineando come la specificità dei motivi sia un requisito essenziale per consentire al giudice di esercitare la propria funzione di controllo.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha conseguenze pratiche significative. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza della Corte d’Appello diventi definitiva, senza che la Cassazione abbia esaminato il merito della questione. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in modo negligente.
Questo caso evidenzia, ancora una volta, la necessità per i professionisti legali di redigere atti di impugnazione con la massima cura e precisione, articolando critiche chiare, pertinenti e ben argomentate. Un ricorso generico non solo è inutile, ma espone il proprio assistito a ulteriori costi e sanzioni, precludendo ogni possibilità di ottenere una revisione della decisione sfavorevole.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ovvero privi di una critica specifica e concreta contro la decisione della Corte d’Appello, limitandosi a enunciare astrattamente una violazione di legge.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le ragioni dell’impugnazione sono esposte in modo vago e non contengono una precisa indicazione degli argomenti di fatto o di diritto che si intendono sottoporre al controllo della Corte, impedendo così un esame nel merito della questione.
Quali sono state le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6948 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6948 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MODENA il 18/03/1993
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge è generico i quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stess meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per generic dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025