Ricorso Inammissibile: Perché la Mera Ripetizione dei Motivi non Basta in Cassazione
Nel processo penale, presentare un ricorso in Cassazione richiede un approccio rigoroso e specifico. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di una tale strategia difensiva, sottolineando l’importanza del principio di specificità dei motivi. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso: La Sfida alla Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso vertevano su tre punti principali: la richiesta di esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in un regime di prevalenza rispetto all’aggravante contestata, e la critica alla determinazione della pena, ritenuta superiore al minimo legale per l’aumento dovuto alla continuazione del reato. Tuttavia, come rilevato dalla Suprema Corte, questi motivi non erano inediti, ma ricalcavano pedissequamente le censure già esaminate e rigettate dal giudice d’appello.
La Decisione della Corte: La Declaratoria di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare della struttura stessa dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era meramente riproduttivo di doglianze già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio. Questa caratteristica ha reso l’impugnazione generica e, di conseguenza, inammissibile ai sensi del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Il Principio della Correlazione tra Ricorso e Sentenza
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi privi di motivi specifici. La Corte ha spiegato che la specificità non si esaurisce nell’indicare le norme violate o i punti della sentenza contestati. È necessario, invece, che vi sia una stretta correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente.
In altre parole, il ricorso deve instaurare un dialogo critico con la motivazione della sentenza precedente, evidenziandone le presunte lacune, gli errori logici o le violazioni di legge. Riproporre semplicemente le stesse tesi difensive, senza confrontarsi con le argomentazioni con cui il giudice d’appello le ha respinte, equivale a ignorare la sentenza stessa. Questo vizio procedurale, definito come mancanza di specificità, priva il ricorso della sua funzione essenziale e ne determina l’inevitabile reiezione.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico e Argomentato
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace deve essere un atto mirato e argomentato, capace di demolire la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. La mera riproposizione di motivi già vagliati è una strategia sterile che porta a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve da monito: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, che esige un confronto puntuale e critico con le decisioni dei giudici precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ di un motivo di ricorso?
Significa che il ricorso non stabilisce una correlazione diretta tra le ragioni della decisione contestata e le critiche mosse dall’impugnante. In pratica, non spiega perché le argomentazioni del giudice precedente sarebbero errate, ma si limita a ripetere la propria tesi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39027 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all’omessa esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza o di equivalenza sull’aggravante contestata nonché alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in misura superiore al minimo, è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024