Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e rigore. Non è sufficiente lamentare un vizio generico della sentenza impugnata; è necessario un confronto puntuale e specifico con le motivazioni del giudice precedente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la vaghezza dei motivi possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere i requisiti essenziali di un’impugnazione efficace.
Il Fatto: Un’Impugnazione contro la Pena Inflitta
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado in merito alla determinazione della pena, il cosiddetto trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa lamentava una carenza di motivazione, sostenendo che la Corte non avesse adeguatamente spiegato le ragioni per cui riteneva congrua la pena base stabilita in primo grado dal Tribunale.
L’obiettivo del ricorso era ottenere una rivalutazione della sanzione, ritenuta eccessiva o comunque non sufficientemente giustificata nella sua quantificazione.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione — ossia, non valuta se la pena fosse giusta o meno — ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione stesso.
La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Principio della Specificità del Ricorso
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, il motivo presentato era ‘generico’ e ‘privo di effettiva censura’ nei confronti della decisione della Corte di Appello.
In altre parole, il ricorrente si era limitato a enunciare un vizio (la carenza di motivazione) senza però confrontarsi concretamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La Corte di Appello, infatti, aveva dato conto delle ragioni per cui riteneva adeguata la pena, facendola derivare dalla ‘dimostrata capacità a delinquere’ dell’imputato. Il ricorso, ignorando completamente questa parte della motivazione, non ha creato un vero e proprio ‘dialogo’ critico con la decisione precedente, risultando così meramente assertivo e astratto.
La Cassazione ha ribadito che un’impugnazione è inammissibile se manca una chiara ‘correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione’. Non si può semplicemente ignorare ciò che il giudice ha scritto; bisogna contestarlo punto per punto.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non basta avere ragione nel merito; è indispensabile saper articolare le proprie ragioni in modo tecnicamente corretto. Un ricorso inammissibile è un’occasione persa, che comporta inoltre un aggravio di spese. La decisione evidenzia che un atto di impugnazione deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza che si contesta. Ogni affermazione del giudice deve essere esaminata e, se ritenuta errata, confutata con argomenti specifici. In assenza di questo confronto diretto, il ricorso si riduce a una sterile lamentela, destinata a essere respinta senza nemmeno essere discussa nel suo contenuto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità. L’appellante non ha fornito critiche specifiche contro le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a enunciare un vizio in modo astratto.
Cosa richiede la Corte di Cassazione per un ricorso valido?
La Corte richiede che vi sia una chiara correlazione tra le argomentazioni presentate nel ricorso e le ragioni esposte nella decisione che si sta impugnando. È necessario un confronto diretto e specifico con la motivazione del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1434 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1434 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 03/08/1988
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo che deduce la carenza di motivazione in ordine al :rettamente sanzionatorio è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti del n decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avende la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere adeguata la pena bas: per come determinata dal Tribunale in ragione della dimostrata capacità a delinquere; che, infé:iti, il ric è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correle iione tra ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d, impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, s ,:nza cader( nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, P.v 236945
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la ci indenne dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ‘avore dellit Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024