Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo dei Motivi Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi e sulle conseguenze di un’impugnazione mal posta. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e miravano a una rivalutazione dei fatti, un compito che esula dalle competenze della Cassazione. Questo caso ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole per i reati previsti dall’articolo 189, commi 6 e 7, del Codice della Strada, che puniscono la fuga e l’omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale con feriti. Non soddisfatto della decisione dei giudici di merito, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando l’errata applicazione della legge penale.
L’Analisi del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Corte di Cassazione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. I giudici hanno ritenuto che l’atto di impugnazione fosse viziato da genericità. Invece di sollevare questioni di diritto, come la violazione di una norma o un vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente si è limitato a:
* Reiterare censure già formulate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
* Proporre una lettura alternativa dei fatti, come le circostanze relative all’avvicinamento all’auto della controparte.
Questo approccio è stato considerato un tentativo di sollecitare alla Corte una “inammissibile rilettura degli elementi fattuali”. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le prove o contestare la ricostruzione dei fatti operata dai tribunali. Il suo ruolo è quello di “giudice di legittimità”, ovvero di organo che assicura l’uniforme e corretta applicazione della legge su tutto il territorio nazionale.
La Differenza tra Merito e Legittimità
I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) accertano come si sono svolti i fatti e valutano le prove. La Corte di Cassazione, invece, verifica che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme e che la loro motivazione sia logica, coerente e non contraddittoria. Presentare un ricorso che contesta i fatti equivale a chiedere alla Cassazione di svolgere un compito che non le compete, rendendo così il ricorso inammissibile.
Le motivazioni
Nelle motivazioni della sua ordinanza, la Corte ha sottolineato come il ragionamento dei giudici di merito fosse “del tutto congruo e scevro da contraddizioni e manifeste illogicità”. Pertanto, non sussistevano i presupposti per un annullamento della sentenza. Citando consolidata giurisprudenza, sia delle Sezioni Unite che di sezioni semplici, la Corte ha ribadito i requisiti di specificità che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità. Un ricorso è generico quando non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e rigettate.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione rappresenta un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e focalizzati esclusivamente su questioni di legittimità, evitando di trasformare l’appello in Cassazione in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero non contesta specificamente le ragioni della sentenza impugnata, si limita a ripetere argomenti già respinti, oppure chiede alla Corte di rivalutare i fatti della causa, compito che non le spetta.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte non può riesaminare le prove o accertare nuovamente come si sono svolti i fatti (merito). Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio (legittimità).
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono la conferma definitiva della sentenza impugnata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46148 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46148 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAVIA il 22/01/1990
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Pavia, di condanna del predetto per i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, codice strada (in Garlasco, il 15/1/2020);
ritenuto che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale ha prospettato l’erronea applicazione delle fattispecie incriminatrici, proponendo censure del tutto generiche e, comunque, reiterative di quelle formulate in sede di merito, inerenti a circostanze in fatto (avvicinamento all’auto condotta dal COGNOME) spiegate dai giudici del doppio grado con un ragionamento del tutto congruo e scevro da contraddizioni e manifeste illogicità (sui requisiti dell’atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), in definitiva sollecitando a questa Corte un’inammissibile rilettura degli elementi fattuali (sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024