Ricorso Inammissibile per Genericità: la Cassazione Conferma la Condanna alle Spese
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza del requisito di specificità, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile e la condanna a pesanti sanzioni economiche. Analizziamo insieme questa decisione per capire le implicazioni pratiche per chiunque intenda contestare una sentenza.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente, insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia a lui sfavorevole. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale per la trattazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza emessa a seguito dell’udienza del 31 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sulla questione. I giudici hanno dichiarato il ricorso presentato semplicemente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente non solo non ha ottenuto una revisione nel merito della sua posizione, ma è stato anche condannato al pagamento di tutte le spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Mancanza di Specificità che Rende il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione, tanto sintetica quanto chiara. La Corte ha rilevato che l’atto di impugnazione era ‘del tutto privo di specificità’. Questo significa che il ricorso non articolava motivi di diritto chiari e pertinenti contro la sentenza della Corte d’Appello. Invece di contestare punti precisi della decisione con argomentazioni giuridiche solide, l’atto si limitava probabilmente a una critica generica e non mirata. La legge processuale impone che chi impugna una sentenza debba spiegare dettagliatamente perché la ritiene sbagliata, indicando le norme violate o i vizi logici del ragionamento del giudice precedente. In assenza di tale specificità, il giudice dell’impugnazione non è messo nelle condizioni di poter valutare la fondatezza delle doglianze, e l’unica conseguenza possibile è una pronuncia di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti di giudizio, è subordinato al rispetto di requisiti formali e sostanziali rigorosi. Un ricorso inammissibile non è un semplice errore procedurale, ma un atto che, per la sua genericità, non merita di essere esaminato nel merito. Le conseguenze, come visto, non sono solo processuali ma anche economiche. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende serve da deterrente contro la presentazione di impugnazioni superficiali o dilatorie, che congestionano il sistema giudiziario senza una reale prospettiva di accoglimento. La lezione è chiara: un ricorso efficace è un ricorso specifico, dettagliato e giuridicamente fondato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte lo ha ritenuto ‘del tutto privo di specificità’, ovvero generico, non adeguatamente motivato e privo di critiche precise contro la sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che l’atto di impugnazione non espone in modo chiaro e dettagliato i motivi di diritto per cui si contesta la decisione precedente. Si limita a critiche vaghe che non consentono al giudice di esaminare nel merito la questione, violando così un requisito essenziale previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14974 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14974 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LIVORNO il 11/07/1968
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 40824/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.
385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, afferente alla omessa esclusione
della recidiva, è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della Corte d’appello è immune da vizi censurabili in sede di legittimità,
risultando logica ed esaustiva a fronte del motivo d’appello che, sul punto, si poneva come del tutto privo di specificità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025