Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29361 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29361 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1046/2025 UP – 26/06/2025 R.G.N. 15300/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d’appello di Firenze
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La difesa ha, inoltre, sottolineato la genericità delle dichiarazioni del M.llo COGNOME il quale non avrebbe specificato in quale modo il Prenci sarebbe stato individuato al momento della consegna del portafogli che era stato rinvenuto smarrito.
Secondo la difesa, pertanto, il COGNOME non sarebbe in grado di ‘ sapere quando Ł avvenuto il furto in suo danno ‘ (vedi pag. 13 del ricorso) con conseguente inattendibilità dell’affermazione contenuta in denuncia secondo cui ‘ il fatto sarebbe avvenuto nella notte fra il 5 ed il 6 giugno ‘.
Infine, la difesa ha lamentato la carenza, nelle conversazioni intercettate tra COGNOME e il ricorrente nonchØ nei messaggi scambiati tra COGNOME e il COGNOME, di elementi idonei ad attestare che il furto in danno del COGNOME sia stato perpetrato proprio nella sera del 5 giugno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł in parte generico ed in parte non consentito.
Il secondo motivo Ł aspecifico.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, COGNOME, Rv. 269199 –
Deve trattarsi, pertanto, di interesse concreto ed attuale del soggetto impugnante che non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioŁ di incidenza pratica sull’economia del procedimento.
udito il difensore
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME