Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente esprimere dissenso verso una sentenza. È fondamentale che le critiche siano precise, concrete e ben argomentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una doglianza generica porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, a seguito di un giudizio abbreviato, per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, relativo agli stupefacenti. La pena inflitta era di due anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa di quattordicimila euro.
La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Bari. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente verificato la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di cassazione: la specificità dei motivi. Il ricorso è stato giudicato vago e astratto, incapace di instaurare un vero contraddittorio con la sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte ha spiegato che il ricorrente non aveva mosso alcuna critica concreta e puntuale alla sentenza della Corte di Appello. Si era limitato ad asserire in modo generico che non fosse stato effettuato un controllo sulla sussistenza di cause di proscioglimento. Questa affermazione, secondo i giudici, non solo è generica, ma è anche smentita dai fatti: sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello avevano accertato la responsabilità penale dell’imputato, confermando la sua colpevolezza. Questo “doppio conforme accertamento di responsabilità” implica, logicamente, l’assenza di cause evidenti di non punibilità.
Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Per fare ciò, è indispensabile che il ricorrente indichi con precisione quali parti della sentenza sono errate e perché. Un’affermazione generica, come quella presentata in questo caso, non permette alla Corte di svolgere il proprio ruolo, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale e richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), la Suprema Corte ha condannato il ricorrente a pagare non solo le spese processuali, ma anche una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o pretestuosi, che congestionano il sistema giudiziario. La decisione ribadisce quindi un messaggio fondamentale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, formulando censure specifiche e pertinenti.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. La Corte, quindi, non valuta se il ricorrente abbia ragione o torto, ma si ferma a una valutazione preliminare e respinge l’atto.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato non sufficientemente specifico?
Perché il ricorrente si è limitato a una lamentela generica e astratta, ossia la mancata verifica di cause di proscioglimento, senza fare alcun riferimento concreto alla sentenza impugnata né indicare quali elementi specifici fossero stati trascurati dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in ambito penale?
La parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, salvo che non si dimostri l’assenza di colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equitativamente fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
–NOME
Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del 28 settembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari resa in esito a giudizio abbreviato, che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro quattordicimila di multa, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza motivazionale circa la mancata verifica dei requisiti di cui all’art. 129 cod. proc. pen..
– Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non sarebbe stato svolto alcun controllo sulla esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., circostanza peraltro smentita dal doppio conforme accertamento di responsabilità dell’imputato.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigli COGNOME ensore COGNOME
Il Presidente