Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Blocca la Difesa
L’ordinanza in esame offre uno spaccato chiaro sui requisiti formali che governano le impugnazioni nel nostro sistema processuale penale. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma rappresenta anche un’occasione mancata per la difesa e comporta conseguenze economiche per l’imputato. Analizziamo come la Corte di Cassazione sia giunta a questa conclusione in un caso di furto pluriaggravato, soffermandosi su due aspetti cruciali: la genericità dei motivi e la manifesta infondatezza della richiesta di prescrizione.
I Fatti del Caso
Il percorso giudiziario dell’imputato è stato altalenante. Inizialmente assolto in primo grado, la sua posizione è stata ribaltata dalla Corte d’Appello, che lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato. Di fronte a questa condanna, la difesa ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, basando la propria strategia su due motivi principali.
L’Analisi della Corte: i Motivi del Ricorso Sotto Esame
La Corte Suprema ha esaminato entrambi i motivi addotti dalla difesa, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per ragioni distinte ma che, insieme, delineano un quadro di debolezza argomentativa dell’impugnazione.
Il Primo Motivo e il Vizio di Genericità
Il primo motivo di ricorso denunciava una presunta violazione ed erronea applicazione della legge penale nella valutazione delle prove. Tuttavia, la Corte ha immediatamente rilevato un vizio fatale: la genericità. Secondo i giudici, il ricorso non specificava quali elementi della motivazione della sentenza d’appello fossero errati, né indicava le basi concrete delle censure.
Questa mancanza di specificità viola l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone al ricorrente di indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Un motivo generico impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità, rendendo di fatto il ricorso inammissibile.
Il Secondo Motivo: la Prescrizione Manifestamente Infondata
Il secondo argomento della difesa riguardava l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Anche in questo caso, la Corte ha respinto la doglianza definendola “manifestamente infondata”. La ragione risiede nella condizione personale dell’imputato: la contestata recidiva reiterata. Questa circostanza aggravante ha l’effetto di allungare significativamente i termini di prescrizione del reato. La Corte ha calcolato che, a causa della recidiva, il termine ultimo per la prescrizione si sarebbe spostato ben oltre il 2024, rendendo l’eccezione della difesa priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il rispetto del rigore formale e della specificità nelle impugnazioni. La Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge. Per fare ciò, ha bisogno che le censure siano precise, dettagliate e giuridicamente sostenibili.
La declaratoria di inammissibilità per genericità serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, evitando che la Corte venga investita di ricorsi esplorativi che mirano a una rivalutazione generale del processo. Allo stesso modo, la manifesta infondatezza della questione sulla prescrizione evidenzia come le argomentazioni debbano basarsi su un’analisi corretta e non pretestuosa delle norme applicabili, inclusi gli effetti di istituti come la recidiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: un ricorso, per essere efficace, deve essere un atto di critica puntuale e argomentata, non una lamentela generica. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende non è solo una sanzione, ma un monito. Sottolinea che l’accesso alla giustizia di ultima istanza è un diritto che deve essere esercitato con serietà e competenza, evitando di sovraccaricare il sistema con impugnazioni prive dei requisiti minimi di ammissibilità.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico e chiaro i motivi della contestazione contro la sentenza impugnata. Come richiesto dall’art. 581 c.p.p., il ricorrente deve precisare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui si basano le sue critiche, altrimenti il giudice non è in grado di valutare il merito dell’impugnazione.
In che modo la recidiva ha influito sulla prescrizione del reato in questo caso?
La recidiva reiterata, contestata all’imputato, ha avuto l’effetto di prolungare il termine necessario per la prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto che, a causa di questa circostanza, il termine ultimo per l’estinzione del reato si spostasse ben oltre il 2024, rendendo la richiesta della difesa manifestamente infondata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9095 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PORTO TORRES il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, ritenendo l’imputato responsabile del reato di furto pluriaggravato, ha riformato la pronunzia di primo grado, con la quale, invece, lo stesso era stato inizialmente assolto;
2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di u motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che il termine necessario alla prescrizione non è ancora decorso (in ragione della contestata recidiva reiterata, il termine ultimo di prescrizione si sposta certamente oltre il 2024);
4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024.