Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27976 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27976 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENOVESE NOME nato a AVELLINO il 15/10/1982
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, in parzia riforma della pronuncia resa il 4 maggio 2023 dal Tribunale di Agrigento per avere
ridotto la pena inflitta, corretti gli errori materiali contenuti nel frontespiz sentenza di primo grado, ha confermato l’affermazione di responsabilità di NOME
Genovese per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’orario notturn
Con un unico motivo, il ricorrente censura la contraddittorietà e l’illogi dell’apparato giustificativo in relazione all’applicazione dell’art. 130 cod.
pen., sostenendo che non si tratti di una difformità meramente esteriore tra volontà dell’Autorità giudicante e la sua manifestazione, bensì della mancanza d
un’appropriata analisi delle questioni devolute nel giudizio di primo grado.
Il motivo risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridi
dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi d argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorso, poi, prospett deduzioni del tutto generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatt sorreggono le richieste. La Corte di appello (p. 3 sent. impugnata) ha ritenuto c la frase “pur avendo superato di poco le soglie previste dalla legge” presente nel motivazione del giudice di primo grado (e riguardante l’esclusione dell’applicabili dell’art. 131-bis cod. pen.), fosse un semplice refuso non dimostrativo di mancato confronto con l’imputazione, “emergendo invece dalla parte motiva un’effettiva e specifica disamina della questione devoluta”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.