Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Genericità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del diritto processuale penale: un’impugnazione deve essere specifica e puntuale, altrimenti il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti essenziali che un atto di appello o di ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di concorso in rapina pluri-aggravata. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. Il suo atto di impugnazione si basava su un unico motivo: la violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento.
La Questione Giuridica e i Requisiti del Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione non riguarda il merito della condanna, ma la forma e la sostanza del ricorso stesso. La Corte Suprema è stata chiamata a valutare se l’atto di impugnazione rispettasse i requisiti previsti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone, a pena di inammissibilità, che l’atto contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
In altre parole, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore; è necessario spiegare nel dettaglio perché la decisione del giudice precedente è sbagliata, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione.
La Funzione Critica dell’Impugnazione
Come ribadito dalla Cassazione, citando anche un precedente consolidato (sentenza n. 8700/2013), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della “critica argomentata”. L’appellante o il ricorrente deve avviare un “confronto puntuale” con le argomentazioni del provvedimento che contesta, indicando chiaramente le ragioni del proprio dissenso. Un atto che si limita a una critica generica, senza individuare i passaggi logici errati della sentenza impugnata, non consente al giudice superiore di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio per la sua indeterminatezza e genericità. I giudici hanno osservato che, a fronte di una motivazione logica e congrua della Corte d’Appello (esposta nelle pagine 10-12 della sentenza), il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici su cui si basava la sua censura. Il ricorso non permetteva di comprendere quali fossero i rilievi mossi alla decisione, impedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di valutarne la fondatezza. Mancava, in sostanza, quel dialogo critico con la sentenza impugnata che la legge richiede come condizione essenziale di ammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Non basta esprimere un dissenso, ma è obbligatorio articolare una critica strutturata che demolisca, o almeno incrini, l’impianto logico-giuridico della decisione contestata. In assenza di tale specificità, l’impugnazione si scontra inevitabilmente con la sanzione del ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di vedere preclusa la via del riesame, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, cioè se non indica specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il ricorso non formula una critica argomentata e puntuale contro la sentenza impugnata, ma si limita a una contestazione vaga, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della decisione precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46101 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECODICE_FISCALE nato il 07/02/1993
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all’art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti dell’odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza e cioè privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto – a fronte di una logica e congrua motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità per il reato di concorso in rapina pluriaggravata, ascritta all’odierno ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 10-12 dell’impugnata sentenza) – non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, in proposito va ricordato che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.