Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è quando un’impugnazione viene respinta prima ancora di essere discussa, definita come ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare uno dei motivi più comuni di inammissibilità: la genericità dei motivi di ricorso, un errore tecnico che può costare caro.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino per i reati di falsificazione di documenti e frode. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo per contestare la sentenza di secondo grado: la presunta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione di una norma procedurale favorevole all’imputato.
Il Ricorso per Cassazione e la Genericità dei Motivi
Il cuore della questione non risiede nei reati contestati, ma nel modo in cui è stato formulato l’atto di impugnazione. La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, lo ha immediatamente giudicato inammissibile. Il motivo? La sua ‘genericità per indeterminatezza’.
L’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale stabilisce un requisito fondamentale: chi impugna una sentenza deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a lamentare una violazione di legge senza però indicare quali elementi della sentenza impugnata fossero illogici o errati, e perché. Questo vizio ha impedito ai giudici di comprendere le critiche mosse e di esercitare il proprio potere di controllo, rendendo il ricorso un atto sterile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: un ricorso non può essere una semplice lamentela generica contro una sentenza sgradita. Al contrario, deve essere un atto tecnico e preciso che ‘dialoga’ con la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziandone le specifiche criticità. I giudici hanno sottolineato che, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ‘logicamente corretta’, il ricorrente aveva l’onere di smontarla pezzo per pezzo, indicando gli elementi fattuali e giuridici a sostegno della propria tesi. Non avendolo fatto, non ha permesso alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per non aver superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
La decisione ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da importante monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima perizia tecnica. La genericità e la mancanza di specificità non sono semplici vizi formali, ma difetti sostanziali che precludono l’accesso alla giustizia e comportano sanzioni economiche, rendendo vana ogni speranza di riforma della sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era generico e indeterminato, privo dei requisiti specifici richiesti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico per indeterminatezza’?
Significa che l’atto di impugnazione non indica in modo chiaro e specifico gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sostengono la critica alla sentenza impugnata, non consentendo al giudice di individuare l’errore che si intende far valere.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36706 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 491 e 640 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Prefldente