Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Sono Troppo Vaghi
Nel complesso mondo della procedura penale, la forma è sostanza. Un principio che emerge con chiarezza da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi addotti. Questa decisione sottolinea un requisito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza: la necessità di formulare critiche precise, dettagliate e giuridicamente fondate. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni dietro la pronuncia e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di minaccia aggravata, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a un unico motivo di impugnazione.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della questione. Con una sintetica ma inequivocabile ordinanza, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di tale pronuncia non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Fatale
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto l’impugnazione. La Corte ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso fosse affetto da “genericità per indeterminatezza”. In altre parole, il ricorrente aveva formulato le sue critiche in modo così vago e astratto da non rispettare i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente:
1. I punti della decisione che si contestano.
2. Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica.
Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorso si limitava a enunciare una presunta violazione di legge (l’art. 129 c.p.p.), senza però articolare un’argomentazione puntuale e specifica. Non indicava quali elementi della sentenza fossero errati e perché, impedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di individuare l’oggetto del proprio sindacato. Un motivo di ricorso così formulato non consente alla Corte di Cassazione di esercitare la sua funzione di controllo di legittimità, trasformandosi in un atto processuale sterile e, per l’appunto, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
La pronuncia in esame è un monito fondamentale per la difesa tecnica. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o una violazione di legge; è indispensabile “smontare” la sentenza impugnata pezzo per pezzo, indicando con precisione chirurgica dove e perché il giudice precedente avrebbe errato. La genericità e la vaghezza non pagano nei tribunali e possono portare a conseguenze gravi, come la definitività di una condanna e l’addebito di ulteriori spese. Per sperare di ottenere una riforma, un ricorso deve essere uno strumento affilato e preciso, capace di guidare il giudice superiore attraverso le pieghe della decisione contestata, e non un semplice sfogo privo di sostanza giuridica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era generico e indeterminato. Non specificava in modo chiaro e puntuale le critiche mosse alla sentenza impugnata, violando i requisiti formali previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente di un ricorso inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per la formulazione di un motivo di ricorso?
La legge, in particolare l’art. 581, comma 1, lett. c) del c.p.p., richiede che l’atto di impugnazione indichi specificamente i punti della decisione che vengono contestati e le ragioni di diritto e di fatto che sostengono tali contestazioni, per consentire al giudice di comprendere e valutare i rilievi mossi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3689 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3689 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 28/12/1985
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge per inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024