Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è un atto da prendere alla leggera. La Suprema Corte, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e non specifici. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che non si limitino a ripetere doglianze già esposte, ma che contengano una critica puntuale e argomentata della sentenza che si intende contestare.
Il Caso in Analisi: Un Appello Generico
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente basava la sua impugnazione su un unico motivo, lamentando vizi di motivazione in relazione al suo concorso nel reato presupposto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato la carenza fondamentale dell’atto: la mancanza dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
La Genericità del Ricorso e le Sue Conseguenze
Il cuore della questione risiede nella natura delle argomentazioni presentate. La Corte ha definito le doglianze come ‘generiche’, prive di una ‘puntuale enunciazione delle ragioni di diritto’ e della ‘necessaria analisi critica’ del provvedimento impugnato. In parole semplici, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni difensive già esaminate e respinte con motivazioni logiche e giuridicamente corrette dai giudici di merito. Questo comportamento processuale rende il ricorso un mero tentativo di riesame, senza offrire alla Suprema Corte nuovi e specifici punti di diritto su cui deliberare.
La Decisione della Corte di Cassazione
Coerentemente con la sua giurisprudenza consolidata, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. Un ricorso che non rispetta i requisiti formali e sostanziali imposti dalla legge non può essere giudicato, indipendentemente dalla fondatezza potenziale delle sue argomentazioni.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano interamente sull’interpretazione dell’art. 581 c.p.p. La norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario ‘dialogare’ con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle, le contraddizioni o gli errori giuridici. La Cassazione ha ritenuto che nel caso di specie questo ‘dialogo’ critico fosse del tutto assente, trasformando il ricorso in un atto sterile.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
Una dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori; dall’altro, contribuire a un fondo destinato a finalità di recupero sociale.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Formulato
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per avvocati e assistiti: la fase di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede il massimo rigore tecnico-giuridico. Un ricorso non può essere una semplice ripetizione di argomenti pregressi. Deve essere un’analisi critica, specifica e argomentata della decisione che si contesta. In caso contrario, il risultato sarà inevitabilmente un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna a sanzioni economiche e la definitiva chiusura del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen., presentando doglianze generiche senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e senza un’analisi critica del provvedimento impugnato.
Cosa significa che i motivi erano ‘genericamente riproposti’?
Significa che il ricorrente si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni difensive già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 85 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 85 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 26/08/1978
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al concorso nel reato presupposto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. quanto si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno delle censure e della necessaria analisi critica delle argomentazioni alla base del provvedimento impugnato;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e motivatamente disatteso, con argomenti logicamente lineari e giuridicamente corretti (cfr., Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 e in motivazione), le doglianze difensive dell’appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.