Ricorso Inammissibile per Genericità: La Cassazione Sottolinea i Requisiti Essenziali
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante promemoria sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, evidenziando come la presentazione di motivi di impugnazione slegati dalla realtà processuale e non consentiti dalla legge conduca inevitabilmente a una pronuncia sfavorevole, con condanna alle spese e al pagamento di un’ammenda.
Il Caso: Un Appello Basato su Presupposti Inesistenti
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente ha impugnato la decisione di secondo grado, sollevando una serie di doglianze che, tuttavia, si sono rivelate del tutto infondate e scollegate dagli atti del processo. La difesa ha costruito la propria argomentazione su elementi fattuali e giuridici non corrispondenti alla realtà del procedimento, un errore che si è rivelato fatale per l’esito dell’impugnazione.
I Motivi del Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte ha rilevato che i motivi addotti a sostegno del ricorso erano manifestamente generici e, soprattutto, avulsi dalla concreta vicenda processuale. In particolare, il ricorrente ha commesso due errori macroscopici:
1. Riferimento a una pena patteggiata inesistente: La difesa ha argomentato facendo riferimento a una pena concordata tra le parti (patteggiamento), una circostanza che non si era mai verificata nel corso del giudizio.
2. Doglianza su una pena immotivata: È stata lamentata l’assenza di motivazione riguardo alla congruità della pena inflitta, senza considerare che al ricorrente era già stata applicata la sanzione minima prevista dalla legge (il minimo edittale), rendendo superflua una motivazione più dettagliata sulla sua adeguatezza.
Questi elementi dimostrano una totale scollatura tra le argomentazioni difensive e lo svolgimento effettivo del processo, configurando un chiaro caso di ricorso inammissibile per genericità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, ha ribadito un principio fondamentale del giudizio di legittimità: i motivi di ricorso non possono essere astratti o ipotetici, ma devono essere specifici e strettamente ancorati alla vicenda processuale. Il Collegio ha definito i motivi proposti come “non consentiti dalla legge in sede di legittimità”, poiché tentavano di introdurre una discussione su elementi fattuali inesistenti, tradendo la funzione della Cassazione, che è quella di giudice della corretta applicazione del diritto e non di riesame del merito. La genericità e la non pertinenza delle censure hanno quindi impedito qualsiasi valutazione, portando alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione con la massima diligenza e precisione. Un ricorso in Cassazione deve basarsi su critiche puntuali e giuridicamente fondate avverso la decisione impugnata, evitando argomentazioni generiche o basate su presupposti errati. In caso contrario, l’esito non può che essere una declaratoria di inammissibilità, con un aggravio di costi per l’assistito e la preclusione di ogni possibilità di riesame della decisione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sono generici o sono del tutto avulsi dalla vicenda processuale concreta.
Quali errori specifici hanno reso il ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente ha basato il suo appello su due presupposti errati: l’esistenza di una pena patteggiata, che in realtà non c’era, e la lamentela per una pena immotivata, nonostante gli fosse già stato applicato il minimo della pena previsto dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43919 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43919 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 18/02/1986
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 29
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi sono generici e del tutto avulsi dalla vicenda processuale in esame (si fa riferimento invero ad una pena patteggiata, in realtà inesistente; ad una pena immotivata quanto a congruità, ma il ricorrente è stato condannato al minimo della pena edittale);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decis4I31/10/2024.