Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25706 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25706 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CIRO’ MARINA il 21/01/1990
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce l’omessa applicazione della causa di non
punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di resistenza a pubblico u
(capo A) ‘
è inammissibile in quanto non dedotto in sede di gravame
/ove veniva invocata solo in ordine alla contravvenzione in materia di armi contestata al capo B (reato dichiarato estinto pe
prescrizione); che la sola richiesta formulata nelle conclusioni in subordine nell’atto di app senza articolata motivazione
rche riguardasse il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. non costituisc valido motivo in ordine al quale vi è l’obbligo da parte del Giudice dell’impugnazione a motivar
sul punto;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del delitto di cu
all’art. 337 cod. pen. sul presupposto che la fuga avrebbe realizzato una mera resistenza passiva e il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è manifestamente infondato e riproduttivo d
che ha su detti punti evidenziato come censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello
/
il ricorrente avesse messo in serio pericolo, durante la fuga, l’incolumità di passanti ed ut della strada, evidenziando come la pena fosse stata contenuta nel minimo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2025.