Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21446 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21446 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME COGNOME nato a NAPOLI il 30/12/1988
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 25/3/2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 28/9/2021 dal Tribunale di Napoli Nord,
applicava a NOME COGNOME le circostanze attenuanti generiche, così
rideterminando nella misura del dispositivo la pena irrogata per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati estero.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando, in primo luogo, la mancata valutazione delle doglianze difensive, apoditticamente
giudicate irrilevanti; ancora, si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato alla data dell’11/3/2024, non potendosi considerare 119 giorni di sospensione che la
Corte di appello avrebbe individuato.
3. Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Rilevato, quanto al primo motivo, che non vengono in alcun modo specificate le censure che la Corte di appello non avrebbe valutato, perché ritenute
irrilevanti e prive di consistenza scriminante, cosicché la censura risulta del tutto generica. Dalla lettura della sentenza, peraltro, emerge che il gravame aveva ad oggetto esclusivamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in effetti applicate dal Giudice dell’appello, così non residuando spazio per eventuali, ulteriori questioni dedotte ma non trattate.
Considerato poi, quanto all’eccepita prescrizione, che il motivo si riferisce esplicitamente ad una sentenza emessa dalla Seconda sezione penale della Corte di appello in data 27 marzo 2023: una pronuncia, dunque, evidentemente diversa da quella qui in esame, emessa dalla Quinta sezione penale della stessa Corte il 25 marzo 2024. Come confermato, peraltro, dalla data di accertamento del delitto, 10/1/2018, del tutto incompatibile – ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen. – con una prescrizione che sarebbe maturata 1’11 marzo 2024.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2025
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— igliere estensore COGNOME Il Presidente
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