Ricorso Inammissibile: Quando un Errore in Motivazione Non Basta
La recente sentenza n. 4804/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione, stabilendo che un mero errore materiale nella motivazione di una sentenza non è sufficiente a giustificare un ricorso se non incide sulla decisione finale. Questo principio rende il ricorso inammissibile per carenza di interesse, come vedremo nel dettaglio analizzando il caso specifico.
I Fatti del Caso: Il Patteggiamento e l’Errore Rilevato
Un imputato, a seguito di un accordo con il Pubblico Ministero (il cosiddetto ‘patteggiamento’), si vedeva applicare dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino una pena di tre anni di reclusione e 2000 euro di multa per i reati di estorsione ed usura.
Successivamente, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un difetto di correlazione tra la richiesta di pena e la sentenza. In particolare, sosteneva che nella parte della motivazione il giudice avesse erroneamente menzionato un aumento di pena per un reato che non gli era mai stato contestato, ma che era stato ascritto ad altri coimputati. A suo avviso, questo errore viziava la sentenza.
La Decisione della Corte: il ricorso inammissibile per carenza di interesse
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la distinzione tra motivazione e dispositivo della sentenza e la necessità di un interesse concreto e attuale per poter impugnare.
Il Principio della Prevalenza del Dispositivo sulla Motivazione
I giudici di legittimità hanno qualificato l’errore indicato dal ricorrente come un semplice “refuso”, ovvero un errore materiale di scrittura. Tale svista, contenuta esclusivamente nella parte esplicativa della sentenza (la motivazione), non ha avuto alcuna influenza sulla parte decisionale (il dispositivo). Il dispositivo, infatti, ha applicato in modo preciso e corretto la pena che era stata concordata tra l’imputato e il Pubblico Ministero. In questi casi, è il dispositivo a prevalere, in quanto costituisce l’atto con cui il giudice manifesta la sua volontà decisionale.
La Mancanza di Interesse Concreto all’Impugnazione
Di conseguenza, la Corte ha concluso che il ricorrente mancasse di un “concreto ed attuale interesse” a ottenere una modifica della sentenza. Dal momento che la pena inflitta era esattamente quella che lui stesso aveva richiesto e accettato, la correzione del mero refuso nella motivazione non gli avrebbe portato alcun vantaggio pratico. La carenza di interesse è una causa di inammissibilità che impedisce alla Corte di esaminare il merito del ricorso.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura dell’errore e sulle sue conseguenze. Il “refuso” non ha inficiato la statuizione, che ha carattere prevalente e che si è limitata ad applicare la pena concordata. Il ricorrente non ha saputo indicare quale fosse il suo interesse pratico a una modifica della parte motivazionale, rendendo la sua impugnazione un esercizio puramente formale. La declaratoria di inammissibilità, pertanto, è stata la logica conseguenza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, sebbene senza ulteriori sanzioni data l’assenza di profili di colpa significativi nella proposizione del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa pronuncia ribadisce che il sistema delle impugnazioni non è uno strumento per contestare qualsiasi imperfezione formale di un provvedimento giudiziario. Per presentare un ricorso valido, è necessario dimostrare di avere un interesse reale e tangibile a una riforma della decisione. Un errore nella motivazione, se non si traduce in un pregiudizio effettivo per l’imputato, come un’errata applicazione della pena, non è sufficiente per invalidare la sentenza. La stabilità delle decisioni giudiziarie, specialmente quelle basate su un accordo tra le parti come il patteggiamento, viene così tutelata da impugnazioni pretestuose o prive di una reale sostanza.
Un errore nella motivazione di una sentenza la rende sempre annullabile?
No, non sempre. Secondo questa sentenza, se l’errore è un semplice refuso che non incide sul dispositivo (la decisione finale) e sulla pena concretamente applicata, la sentenza resta valida e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile per “carenza di interesse”?
Significa che il ricorrente non ha un vantaggio concreto e attuale da ottenere dalla modifica della sentenza. Nel caso specifico, siccome la pena applicata era esattamente quella richiesta e concordata dall’imputato, non c’era un reale interesse a far correggere un errore formale nella sola motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4804 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Marsala il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 26/05/2023 del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto procedersi alla rettificazione;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato al ricorrente la pena di anni tre di reclusione ed euro 2000
di multa concordata tra le parti ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen.in relazione ai reati di estorsione ed usura.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorrente osserva che sebbene gli sia stata applicata la pena da lui richiesta e concordata con il Pubblico ministero (anni tre di reclusione ed euro 2000 di multa), nella motivazione della sentenza risulta erroneamente attribuito un aumento di pena in continuazione per un reato non contestatogli (quello di cui al capo 16, ascritto ad altri coimputati).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Il refuso indicato dal ricorrente, contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, non ha inficiato la statuizione, che ha carattere prevalente, contenuta nel dispositivo della sentenza, con cui il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari ha applicato all’imputato esattamente la pena da lui concordata con il Pubblico ministero.
D’altra parte, il ricorrente non ha indicato in ricorso il suo concreto ed attuale interesse al provvedimento modificativo della sentenza nella parte segnalata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza ulteriore sanzione non rinvenendosi significativi profili di colpa nella determinazione della causa della inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.01.2024.
Il Consigliere estensore
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