Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina la Qualificazione del Fatto
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti del ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena. In particolare, la Corte chiarisce quando un’errata qualificazione giuridica del fatto può essere contestata e quando, invece, conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per comprendere il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità e non di merito.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Basato su una Mera Qualificazione Nominale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Firenze. Il ricorrente lamentava unicamente un errore nella qualificazione giuridica del fatto contestato. Tuttavia, la doglianza era formulata in termini puramente nominali, senza che l’errore fosse palesemente e immediatamente riscontrabile dalla lettura dell’imputazione o della sentenza stessa. La difesa chiedeva, di fatto, una riconsiderazione degli elementi fattuali per giungere a una diversa qualificazione, un’operazione che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: i Limiti del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione presa de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è la sede adatta per una nuova valutazione del merito della vicenda processuale.
Il Principio di Diritto Affermato
La Corte ribadisce che un ricorso avverso una sentenza applicativa della pena è inammissibile se la censura riguarda un asserito errore nella qualificazione del fatto che non emerge con “necessaria immediatezza” dal testo dell’imputazione o dalla decisione impugnata. Se per accertare tale errore è necessaria una “verifica in fatto”, ovvero un riesame degli elementi probatori, il ricorso non può essere accolto. Il giudizio di legittimità, infatti, si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito delle prove.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, conseguenze onerose per il ricorrente. Quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è concisa ma estremamente chiara. Si sottolinea che il vizio denunciato dal ricorrente non era percepibile ictu oculi (a prima vista) dagli atti processuali. La pretesa di una diversa qualificazione giuridica era, in realtà, legata a una riconsiderazione dei fatti che non è consentita in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo controllare che quest’ultima sia immune da vizi logici o giuridici. Poiché il ricorso richiedeva proprio un’indagine fattuale, è stato ritenuto privo dei requisiti per poter essere esaminato, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica forense. Chi intende proporre un ricorso per cassazione deve essere consapevole dei rigidi limiti di tale impugnazione. Le censure devono riguardare violazioni di legge o vizi di motivazione evidenti e immediatamente riscontrabili, non tentativi di ottenere una nuova e più favorevole lettura dei fatti di causa. La decisione conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, destinato a correggere errori di diritto e non a fungere da terzo grado di giudizio nel merito.
È possibile contestare la qualificazione giuridica di un reato con un ricorso in Cassazione?
Sì, ma solo a condizione che l’errore emerga con assoluta immediatezza e chiarezza dal testo dell’imputazione o dalla sentenza impugnata, senza che sia necessaria alcuna nuova valutazione o verifica dei fatti di causa.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione priva dei presupposti richiesti dalla legge.
Perché la Cassazione non può effettuare una ‘verifica in fatto’?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare le prove o ricostruire i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano correttamente applicato la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Una ‘verifica in fatto’ costituirebbe un terzo grado di giudizio di merito, che non rientra nelle sue competenze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4071 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4071 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 17/01/1975
avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di FIRENZE
aate -evvirog-alle -Paftil – udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di Muca Arben avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, esclusivamente dal punto di vista nominale, un asserito errore nella qualificazione del fatto, non emergente, con la necessaria immediatezza, dal portato letterale della imputazione o dal tenore della decisione gravata perché, di contro, legato ad una verifica in fatto non consentita;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, com 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2024.