Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Motivi di Fatto
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione. Comprendere i limiti del giudizio di legittimità è fondamentale per ogni avvocato e cittadino che si approccia all’ultimo grado di giudizio. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Vediamo come questi principi sono stati applicati in un caso concreto.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino, ha proposto ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione sfavorevole. Il ricorso era basato su tre distinti motivi, ma nessuno di essi ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
La difesa del ricorrente ha articolato le proprie censure su diversi piani, ma la Corte le ha ritenute tutte infondate per ragioni procedurali, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni.
Carenza di Interesse e Questioni di Principio
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile per “carenza di interesse”. La Corte ha osservato che le censure sollevate miravano a ottenere “enunciati di principio”, ovvero affermazioni teoriche sulla legge, prive però di qualsiasi effetto pratico favorevole per il ricorrente. La legge richiede che chi impugna una decisione abbia un interesse concreto e attuale all’annullamento della stessa. Contestare un aspetto procedurale, come la data di deposito della sentenza d’appello, quando il ricorso per cassazione è stato comunque tempestivamente presentato, non porta alcun vantaggio al ricorrente e rende il motivo privo di rilevanza.
Il Divieto di Riesame del Fatto in Cassazione
Gli altri due motivi contestavano il vizio di motivazione della sentenza d’appello, criticando l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale dell’imputato. Anche questi motivi sono stati respinti. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non consente un riesame dei fatti. Le censure del ricorrente, pur mascherate da critiche alla motivazione, si traducevano in “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero in un tentativo di ottenere dalla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in questa sede.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha chiarito che il suo ruolo è quello di controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione, non di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Un ricorso è ammissibile solo se evidenzia un errore di diritto o un vizio logico manifesto e decisivo nella sentenza impugnata. Se, al contrario, il ricorso si limita a proporre una lettura alternativa delle prove o a criticare l’apprezzamento del giudice di merito, esso sconfina in un’analisi di fatto non consentita.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma con forza la natura del giudizio di Cassazione. Chi intende presentare un ricorso deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità, evitando di riproporre questioni fattuali già decise nei gradi di merito. Il tentativo di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano infondati: uno per carenza di interesse, in quanto mirava a ottenere enunciazioni di principio senza effetti favorevoli per il ricorrente, e gli altri perché consistevano in mere doglianze di fatto, non consentite in sede di legittimità.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “mere doglianze in punto di fatto”?
Significa che il ricorrente non stava contestando un errore nell’applicazione della legge, ma stava criticando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fatte dalla Corte d’Appello, chiedendo di fatto alla Corte di Cassazione di riesaminare il merito della vicenda, cosa che non rientra nelle sue competenze.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2178 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2178 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE l ev B ban;
ritenuto che rispetto al primo motivo di ricorso vi è carenza di interesse, poiché le censure tendono a ottenere enunciati di principio, privi di effett favorevoli per il ricorrente, il quale ha ritualmente proposto ricorso per cassazione, a prescindere dalla data di deposito della sentenza di appello, accertata peraltro con attestazione di cancellaria che fa fede fino a querela di falso;
considerato che gli altri due motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazionale in relazione all’iter logico – giuridico seguito dalla Corte territoriale ai fini dell’affermazione di responsabilità penale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore