Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38246 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal RAGIONE_SOCIALEere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 17 aprile 2024 con la quale è stata disposta la misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 61, comma 1, n. 5, 624, 625, 99, comma 4, 337 e 99 cod. pen. commessi in Napoli il 15 aprile 2024.
Avverso tale ordinanza COGNOME propone ricorso per cassazione censurando il provvedimento, con il primo motivo per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 309, comma 10, cod. proc. pen. La difesa precisa che all’udienza del 30 aprile 2024 aveva eccepito la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza genetica per mancanza grafica RAGIONE_SOCIALEa parte relativa alle esigenze cautelari; il tribunale del riesame ha ritenuto che la mancanza di tale parte derivasse da un difetto di impaginazione, ossia dall’assenza di una pagina, respingendo per tale ragione l’eccezione difensiva sul presupposto che l’ordinanza genetica fosse completa in tutte le sue parti, come evincibile dalla copia depositata il 2 maggio 2024, in atti. L’ordinanza trasmessa al tribunale di riesame e notificata all’imputato è, invece, una versione incompleta a causa di un evidente refuso solo successivamente corretto, attraverso il successivo deposito di una versione integrale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, oltretutto trasmessa oltre il termine di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., due giorni dopo la celebrazione del giudizio e l’emissione del dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
2.1. Con il secondo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 292, comma 2, lett. c), c-bis), e comma 2-ter, cod proc. pen. La difesa censura l’ordinanza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di nullità relativa al difetto dei requis RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza custodiale, considerato che l’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura difetta RAGIONE_SOCIALEa esposizione e autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEe specifiche esigenze cautelari, dei motivi per cui gli indizi assumono rilevanza e dunque RAGIONE_SOCIALE‘ esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure, nonché RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi a carico del sottoposto.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e comma 2-ter cod. proc. pen. in rapporto all’art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.. L’ordinanza custodiale è stata notificata all’imputato nella sua originaria stesura priva RAGIONE_SOCIALE‘esposizione RAGIONE_SOCIALE‘autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEe specifiche esigenze cautelari, dei motivi per cui gli indizi assumono rilevanza,
RAGIONE_SOCIALE‘esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure, nonché RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi a carico del sottoposto. Il tribunale ha ritenuto che fosse onere RAGIONE_SOCIALE‘indagato procurarsi la versione completa RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza; tuttavia, la difesa, richiamando i principi esposti dalle Sezioni Unite con sentenza n.15069/2023, sia pure con riferimento alla traduzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare all’indagato alloglotta, ritiene che la piena comprensibilità da parte RAGIONE_SOCIALE‘accusato RAGIONE_SOCIALE addebiti a lui mossi sia sempre imprescindibile per garantire effettività alle prerogative difensive come si desume dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso in cui l’indagato non sia posto in condizione di comprendere quel minimo contenuto necessario per l’esercizio del diritto di difesa, la Suprema Corte ha ritenuto compromessa una partecipazione attiva e cosciente alle dinamiche processuali, così derivandone la nullità del provvedimento in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua inidoneità ad assicurare adeguatamente l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza RAGIONE_SOCIALE‘imputato e di conseguenza il pieno godimento RAGIONE_SOCIALE‘essenziale prerogativa difensiva.
2.3. Con il quarto motivo deduce manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in quanto il tribunale ha dichiarato di aver ricevuto l’ordinanza custodiale oggetto RAGIONE_SOCIALEa sua valutazione in data 2 maggio 2024, ossia successivamente alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, essendo il dispositivo depositato il 30 aprile 2024, così rigettando l’eccezione difensiva senza averla valutata.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La lettura RAGIONE_SOCIALE atti, consentita dalla natura dei vizi denunciati, ha consentito di accertare che in data 30 aprile 2024 è pervenuta al Tribunale del riesame comunicazione via pec proveniente dall’Ufficio di Procura con la quale il funzionario attesta il già avvenuto deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza genetica datata 17 aprile 2024; il medesimo funzionario ha, in ogni caso, allegato nuovamente l’ordinanza. Anche se l’atto reca il timbro di deposito del 2 maggio 2024 ad opera del funzionario RAGIONE_SOCIALEa cancelleria del Tribunale, esso risulta comunque inviato il 30 aprile 2024 e rimanda al già avvenuto deposito mediante inserimento nel T.I.A.P. y in data 22 aprile 2024, a sua volta attestato dal cancelliere RAGIONE_SOCIALEa Procura con atto ‘ pervenuto al Tribunale in data 22 aprile 2024.
Tutti i motivi di ricorso si fondano sull’assunto, sconfessato dalla lettura RAGIONE_SOCIALE atti, che l’ordinanza genetica sia stata emessa nella forma, mancante di motivazione in merito alle esigenze cautelari, allegata al ricorso e sia stata, solo successivamente, riscritta in forma completa.
3.1. La manifesta infondatezza di tale assunto, e conseguentemente dei motivi di ricorso, è agevolmente desumibile dal raffronto tra l’ordinanza genetica nella sua versione completa e la copia allegata al ricorso, nella quale la terz’ultima riga RAGIONE_SOCIALEa motivazione è parzialmente coperta da foglio bianco che, nella fotocopia, impedisce artatamente di leggere il testo sottostante, mentre la penultima e l’ultima riga RAGIONE_SOCIALEa motivazione sono prive di collegamento logico con la frase precedente e risultano far parte RAGIONE_SOCIALE‘ultima pagina RAGIONE_SOCIALE‘originale.
3.2. Dalla semplice lettura del provvedimento, ove si escluda che sia stato volutamente alterato, era agevole rendersi conto RAGIONE_SOCIALEa discontinuità del discorso motivazionale che precede il dispositivo, per cui la notificazione di una copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare, non determina alcuna nullità di quest’ultima, come già affermato da questa Corte in precedenti pronunce (Sez. 2, n. 27560 del 05/11/2018, dep. 2019, Pulitanò, Rv. 276538 – 01; Sez. 3, n. 6662 del 14/01/2010, COGNOME, Rv. 246190 – 01). Si è sottolineato in proposito che un detenuto può superare eventuali difficoltà nell’ottenere la copia del provvedimento depositato avvalendosi del difensore o di un incaricato (Sez. 6, n. 263 del 18/01/2000, COGNOME, Rv. 215653).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inannmissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
L’uso di un documento palesemente alterato, indipendentemente dal soggetto al quale sia attribuibile l’alterazione, giustifica la trasmissione RAGIONE_SOCIALE at al RAGIONE_SOCIALE per quanto di competenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila alla Cassa RAGIONE_SOCIALEe Ammende.
Dispone trasmettersi copia RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza al competente RAGIONE_SOCIALE per quanto di competenza.
Così deciso il 12 settembre 2024 Il GLYPH nsigliere estensore
Il Presidente