Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30824 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30824 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 25/05/1978
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME //v,(
Rilevato che
NOME COGNOME condannata per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 10,
comma 2, d.l. n. 14 del 2017, alla pena di quattro mesi e dieci giorni di arresto, articolando motivo unico di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo sia al
affermazione di responsabilità (primo motivo), sia alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità,
poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricor
inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probator avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai
giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata evidenzia che: a) il provvedimento del Questore di divieto di accesso all’imputata nella zona in cui la stessa è stata rinvenuta è stato emesso co
scadenza 4 maggio 2022, ed è stato notificato a mani dell’imputata il 4 maggio 2021; b) il medesimo provvedimento è correttamente motivato, in quanto dà atto, come premessa, dell’abitudine della
donna di appostarsi in quel luogo per chiedere somme di danaro quale corrispettivo di servizi non richiesti, come il trasporto di bagagli, effettuato anche forzatamente, ovvero a titolo di accattonag
nonché delle molteplici segnalazioni a carico della stessa per condotte di disturbo alla persone e pe fatti di reato; c) l’imputata ha molteplici precedenti per il reato contestato in questa sede; condotte di violazione del provvedimento dei Questore sono state accertate direttamente dalla polizia giudiziaria sia il 27 novembre 2021, sia il 28 novembre 2021;
Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite perché inerenti a violazioni di legge non dedotte in precedenza (e, del resto, la sentenza impugnata dà conto della non occasionalità della condotta illecita rilevata, sia perché, nella specie, commessa in due distinte giornate, sia per risultante da una pluralità di precedenti penali specifici, ammessi anche nell’atto di appello);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente