Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38236 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 38236 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 1871/2025
CC – 24/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19/06/2025, in parziale riforma della sentenza del Gip presso il Tribunale di Napoli del 14/06/2024, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME per i delitti ascritti in rubrica (artt. 416, comma primo e secondo, 110,628, comma primo e terzo, n.1 e 4, 61 n.7 cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto il vizio della motivazione in ogni sua forma quanto alla omessa considerazione in ordine alla ricorrenza di immediate cause di estinzione del reato, con conseguente vizio della motivazione.
3.Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivo non consentito. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen.Sul tema si Ł precisato, con principio che qui si intende ribadire che: ‘In tema diconcordatoinappello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.’ (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01).
4.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 24/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME