Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45911 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso l’ordinanza del 09/01/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Magistrato di sorveglianza di Sassari accoglieva con le ordinanze 18/4/2017 e 27/11/2018 i reclami presentati da NOMECOGNOME concernenti vari profili, fra cui – per quello che qui interessa – la disponibilità di un pc successivamente, rientrato in carcere in forza di differente titolo custodiale, il ricorrente ne chiedeva l’ottemperanza e il Magistrato di sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo.
Questa Corte con sentenza 17544/2023 annullava detta ordinanza con rinvio al Magistrato di sorveglianza; nel giudizio di rinvio, con ordinanza emessa il 9 gennaio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile il reclamo, non potendosi estendere l’ottemperanza ad un titolo esecutivo ormai esaurito; faceva poi presente come fosse venuto meno l’interesse del ricorrente in quanto il Magistrato di sorveglianza di Nuoro aveva accolto la richiesta e consegnato il PC al reclamante.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso il detenuto tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 627 co. 3, 666 co.2 cod. proc. pen. e 35 bis L. 354/75.
Rilevava il ricorrente come questa Corte nel giudizio rescindente avesse stigmatizzato l’errore in cui era incorso il magistrato di sorveglianza ritenendo inammissibile il reclamo, poiché tendente ad ottenere l’ottemperanza di una ordinanza afferente un titolo esecutivo esaurito.
Nel giudizio rescissorio il giudice di rinvio non si era attenuto al principio di diritto reiterando la medesima decisione con la medesima motivazione, già cassata.
Il ricorrente faceva rilevare come l’ordinanza di cui si chiedeva l’ottemperanza afferisse proprio al procedimento per il quale il detenuto era in custodia cautelare.
Quanto, poi, alla affermazione contenuta nell’impugnato provvedimento secondo cui il pc, oggetto della richiesta, fosse stato già consegnato, la riteneva apodittica e in ogni caso non ostativa all’ottemperanza di differente ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza in data 27 novembre 2018 di cui si chiede l’ottemperanza, attraverso anche la nomina di un commissario da acta, aveva ad oggetto la consegna di un pc.
E’ indicato nella ordinanza impugnata che detto pc sarebbe stato consegnato ad COGNOME a seguito di provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Nuoro,e
tale circostanza non è stata smentita dal condannato, pertanto il ricorso è stato presentato in carenza di interesse, avendo il ricorrente già ottenuto quanto stabilito nel provvedimento di cui chiedeva l’ottemperanza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024