Ricorso Inammissibile: Quando Impugnare la Pena Minima è Inutile
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un principio fondamentale della procedura penale: i limiti dell’impugnazione. In particolare, la Suprema Corte chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza che ha già applicato la pena nel suo minimo edittale. Questa decisione sottolinea l’importanza di basare i propri motivi di ricorso su solide argomentazioni giuridiche, pena severe conseguenze economiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto della sua contestazione era la misura della pena che gli era stata inflitta. Tuttavia, un dettaglio fondamentale caratterizzava la sua posizione: la sanzione determinata dal giudice di secondo grado era già coincidente con il minimo previsto dalla legge per quel tipo di reato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile in modo netto e conciso. La Corte non è entrata nel merito della vicenda, poiché ha ravvisato un vizio preliminare che impediva qualsiasi valutazione sulla fondatezza delle doglianze. L’atto di impugnazione è stato ritenuto privo dei presupposti per poter essere giudicato.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Contro la Pena Minima è Inammissibile?
La motivazione della Corte si basa su una logica giuridica stringente. Se un imputato contesta l’entità di una pena, ma questa è già stata fissata al livello più basso consentito dalla normativa (‘minimo edittale’), il ricorso è intrinsecamente privo di scopo. Non esiste, infatti, alcun margine legale per un’ulteriore riduzione della sanzione. Un giudice non può, in alcun caso, scendere al di sotto della soglia minima stabilita dal legislatore.
Di conseguenza, un motivo di ricorso che chiede una diminuzione di una pena già minima è considerato manifestamente infondato. Questa palese infondatezza si traduce, sul piano processuale, in un ricorso inammissibile. Tale esito comporta l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende come sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di ultima istanza.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il diritto di impugnazione non può essere esercitato in modo arbitrario o futile. Presentare un ricorso senza una valida argomentazione giuridica, specialmente quando si contesta un esito già di per sé il più favorevole possibile entro i limiti di legge, costituisce un abuso dello strumento processuale. Le conseguenze, come dimostra il caso in esame, sono tangibili: oltre alla conferma della decisione impugnata, il ricorrente si è visto condannare al pagamento delle spese e di una sanzione di 3.000 Euro. La decisione serve quindi da monito, sottolineando la necessità di valutare attentamente i presupposti e la fondatezza dei motivi prima di adire la Corte di Cassazione, per evitare di incorrere in sanzioni che aggravano ulteriormente la propria posizione.
È possibile fare ricorso per chiedere una riduzione della pena se questa è già al minimo previsto dalla legge?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso di questo tipo è inammissibile. Se la pena è già stata fissata al minimo edittale, non c’è margine giuridico per un’ulteriore riduzione, rendendo l’impugnazione priva di fondamento.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 Euro.
Qual è lo scopo della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità?
Questa sanzione ha una funzione deterrente: mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, sanzionando l’uso improprio dello strumento processuale che impegna inutilmente le risorse della giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6033 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla misura della pena irrog malgrado la stessa risulti comminata in termini coincidenti al relativo minimo edittale;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.