Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9002 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9002 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORANT DE LA FUENTE NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avv/o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME COGNOME NOME, condanNOME per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 ed 80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e di euro 14.000,00 di multa, così rideterminata a seguito di accoglimento della richiesta di concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla congruità della pena;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, in quanto proposte avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ed attinenti alla congruità della pena senza alcuna indicazione degli elementi di fatto o di diritto posti a loro fondamento;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente