Ricorso Inammissibile: Quando la Discrezionalità del Giudice sulla Pena non è Contestabile in Cassazione
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con la sentenza di appello. Spesso, la difesa tenta un’ultima via presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, non tutti i motivi di doglianza sono ammessi in questa sede. Una recente ordinanza chiarisce i limiti del sindacato di legittimità, soprattutto quando l’oggetto della critica è la determinazione della pena. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile sia la conseguenza quasi certa di una contestazione basata su argomenti già vagliati o che attengono alla discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado dal Tribunale di Rovigo e la cui pena era stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si fondava su un unico motivo: la violazione di legge per omessa motivazione riguardo ai criteri usati per determinare l’entità della pena e per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, l’imputato non contestava la sua colpevolezza, ma riteneva la pena inflitta ingiusta e la motivazione del giudice insufficiente a giustificarla.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna e la pena stabilite nei gradi precedenti, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali dei giudici precedenti.
Le Motivazioni: la ragione di un ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi. In primo luogo, ha rilevato che il motivo del ricorso era meramente “riproduttivo”. Ciò significa che l’imputato si era limitato a riproporre le stesse censure già presentate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte d’Appello. In sede di legittimità, non è consentito chiedere un nuovo esame di questioni già adeguatamente decise.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha ribadito che il cosiddetto trattamento sanzionatorio, ovvero la quantificazione della pena, è un’attività che rientra nella naturale discrezionalità del giudice di merito. La legge fornisce i criteri, ma la loro applicazione al caso concreto è una valutazione che spetta al giudice che ha esaminato le prove e conosciuto direttamente le parti processuali.
Le Conclusioni: i limiti del ricorso in cassazione
La pronuncia in esame ha importanti implicazioni pratiche. Stabilisce che la determinazione della pena è incensurabile in Cassazione, a meno che la decisione del giudice di merito non sia il risultato di un puro arbitrio o sia supportata da una motivazione manifestamente illogica. Nel caso specifico, i giudici di legittimità non hanno riscontrato alcuna illogicità palese nella sentenza d’appello. Pertanto, presentare un ricorso che si limita a contestare la severità della pena senza evidenziare un vizio logico-giuridico grave nella motivazione si traduce in un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge e non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere una valutazione più favorevole nel merito.
Quando un ricorso in Cassazione sulla pena viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando contesta la misura della pena senza dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia palesemente illogica o arbitraria, oppure quando ripropone le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio di manifesta illogicità nella motivazione del giudice che le ha negate. Non è sufficiente sostenere di averne diritto; bisogna provare che il ragionamento del giudice è stato viziato da un errore logico evidente.
Cosa significa che la determinazione della pena è una scelta discrezionale del giudice di merito?
Significa che la legge affida al giudice di primo e secondo grado il potere di scegliere la pena più adeguata al caso concreto, all’interno dei limiti minimi e massimi previsti, basandosi su criteri come la gravità del reato e la personalità del colpevole. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIVASSO il 28/03/1987
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia resa in data 28/03/22 dal Tribunale di Rovigo che lo ha dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Violazione di legge per omessa motivazione in relazione ai criteri di determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (p. 3 sent. app.) dal Giudice di merito. Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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