Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando si Può Impugnare?
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per definire un procedimento penale in modo rapido. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini di questa procedura, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento perché basato su motivi non consentiti dalla legge.
Il Caso in Esame: Un’Impugnazione per ‘Genericità della Contestazione’
Un imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e ottenuto la relativa sentenza dal Giudice per l’Udienza Preliminare, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa lamentava una presunta ‘genericità della contestazione’, sostenendo che l’accusa mossa non fosse sufficientemente dettagliata. Si trattava, in sostanza, di un tentativo di rimettere in discussione le basi stesse del procedimento dopo aver già accettato di patteggiare.
La Decisione della Cassazione e i limiti del ricorso inammissibile patteggiamento
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La decisione si fonda su una norma precisa: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la riforma del 2017 (legge n. 103/2017). Questa disposizione elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso è stato estorto con violenza o inganno.
2. Errata qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente errato (es. furto invece di rapina).
3. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (es. una pena superiore al massimo edittale).
Il motivo sollevato dalla difesa, ovvero la genericità dell’accusa, non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile in partenza, senza nemmeno entrare nel merito della questione.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è chiara e si allinea a un orientamento consolidato. La riforma del 2017 ha avuto lo scopo preciso di limitare le impugnazioni pretestuose contro le sentenze di patteggiamento, per garantire la stabilità delle decisioni e l’efficienza del sistema giudiziario. Chi sceglie di patteggiare, di fatto, accetta il quadro accusatorio così com’è. Eventuali contestazioni sulla chiarezza o sulla formulazione dell’imputazione devono essere sollevate prima di raggiungere l’accordo, non dopo. L’accettazione del rito speciale implica una rinuncia a far valere vizi che non rientrano nel ristretto novero previsto dalla legge. Di conseguenza, tentare di impugnare la sentenza per motivi diversi da quelli espressamente consentiti si traduce in un ricorso inammissibile patteggiamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. La scelta del patteggiamento è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore. È fondamentale analizzare ogni aspetto del fascicolo processuale, compresa la formulazione del capo d’imputazione, prima di prestare il proprio consenso. Una volta emessa la sentenza di patteggiamento, le porte per un’impugnazione si chiudono quasi ermeticamente. Un ricorso infondato non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, dove il ricorrente è stato condannato a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la legge elenca in modo tassativo i motivi di ricorso. L’impugnazione è ammessa solo per questioni relative all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La genericità della contestazione è un motivo valido per ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
No. Secondo questa ordinanza della Corte di Cassazione, la genericità della contestazione non rientra tra i motivi specifici previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale e, pertanto, non costituisce una base valida per l’impugnazione.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33166 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, COGNOME NOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bari con cui gli è stata applicata la pena riten giustizia in ordine al reato ascritto
La difesa deduce la genericità della contestazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di ri dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione gi del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e al/Illegalità de della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024