Ricorso Inammissibile Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione rapida dei procedimenti penali. Tuttavia, l’accordo sulla pena limita notevolmente le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento e delineando i confini invalicabili per chi intende contestare una sentenza frutto di accordo. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere quando e perché un ricorso di questo tipo è destinato a fallire.
Il Contesto del Caso: Dalla Pena Concordata al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecco, che aveva applicato a un’imputata la pena concordata tra le parti per il reato di tentata rapina in concorso. In sostanza, l’imputata, assistita dal suo difensore, aveva scelto di definire il processo attraverso il rito del patteggiamento, accettando una pena specifica in cambio di una procedura più celere.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa ha successivamente presentato ricorso per cassazione, sollevando una questione di merito: l’omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Questo articolo impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo.
I Limiti Normativi all’Impugnazione del Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il ricorso come inammissibile. La chiave di volta della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Si tratta di un elenco chiuso e non estendibile, che comprende esclusivamente:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza (se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata).
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto (se il reato è stato classificato in modo palesemente errato).
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il motivo sollevato dalla ricorrente – la mancata valutazione di un’ipotesi di assoluzione – non rientra in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha sottolineato che la scelta del patteggiamento implica una rinuncia a contestare l’accertamento del fatto e della responsabilità. L’imputato, accordandosi sulla pena, accetta implicitamente il quadro accusatorio e si concentra unicamente sulla quantificazione della sanzione. Pertanto, non è possibile, in un secondo momento, tentare di riaprire una discussione sul merito della vicenda attraverso un ricorso per cassazione, sollevando questioni che avrebbero dovuto essere valutate prima dell’accordo.
La motivazione del giudice del patteggiamento, peraltro, ha un onere argomentativo attenuato, proprio perché si fonda sull’accordo delle parti. Secondo la Cassazione, la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente a giustificare la decisione presa, assolvendo così al proprio compito. La dichiarazione di ricorso inammissibile patteggiamento è stata quindi una conseguenza diretta dell’applicazione rigorosa della legge, volta a garantire la stabilità delle sentenze concordate e a prevenire impugnazioni meramente dilatorie.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il patteggiamento è un accordo che chiude la discussione sul merito della colpevolezza. Le possibilità di impugnazione sono circoscritte a vizi specifici e gravi, che attengono alla regolarità del consenso, alla legalità della pena o a errori macroscopici nella qualificazione giuridica. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che la porta per contestare la fondatezza dell’accusa si chiude. La decisione della Cassazione serve da monito: un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge non solo verrà respinto, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento chiedendo l’assoluzione?
No, la sentenza stabilisce che i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e tra questi non rientra la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’ordinanza, è possibile ricorrere solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. e applicato nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2048 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME nata a VALENCIA (SPAGNA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecco, con la sentenza impugnata, ha applicato a NOME la pena concordata tra le parti per il delitto di tentata rapina in concorso a lei ascritto.
Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo l’omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza
all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o dell di sicurezza». Nel caso di specie, l’ampia motivazione assolve appieno il prop attenuato onere argomentativo.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedur ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una som in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutat profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 18 nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 21 dicembre 2023
Il GLYPH nsigliere estensore
Il Presidente